Revocazione per errore di fatto e confine con l’errore di giudizio (Cass. civ. Sez. V n. 21849 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. consiste esclusivamente nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti. Esso non può concernere l’attività interpretativa e valutativa, deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità dal solo raffronto tra sentenza impugnata e atti di causa, deve essere essenziale e decisivo e deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione. Il vizio revocatorio è escluso quando la pronuncia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se la motivazione non abbia specificamente esaminato singole argomentazioni, perché in tal caso è dedotto un errore di giudizio e non una svista percettiva.
Il Fatto
Una società ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi degli artt. 391 bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., avverso un’ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il suo precedente ricorso. Quest’ultimo riguardava la conferma, in sede di merito, del rigetto dell’impugnazione di un avviso di pagamento della TARI per l’anno 2014.
La ricorrente ha sostenuto che la Corte, nel rigettare il ricorso, sarebbe incorsa in un errore di fatto, non avendo percepito un’istanza di detassazione presentata al Comune nel gennaio 2014, documento che assumeva presente in atti e trascritto nel ricorso. Da tale omissione avrebbe tratto origine il rigetto, con un rapporto di causalità necessaria fra la svista e la decisione.
La Motivazione della Corte
Il motivo è dichiarato inammissibile. La Corte muove dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 20013 del 19.07.2024, che ha definito con precisione i connotati dell’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ.: errore di percezione che induca a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti, sempre che quel fatto non abbia costituito terreno di discussione fra le parti; esclusione dell’attività interpretativa e valutativa; evidenza assoluta e immediata rilevabilità dal raffronto tra pronuncia e atti; essenzialità e decisività; riferimento ai soli atti interni al giudizio di cassazione.
Su queste basi, la Corte esamina il ragionamento dell’ordinanza impugnata. Nel riportare il motivo di ricorso allora proposto, il provvedimento censurato dà conto che la società lamentava, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di più fatti decisivi, fra cui l’istanza di riesame in autotutela, dalla quale — secondo la società — emergeva la dimostrazione della tipologia dei rifiuti e dell’osservanza degli adempimenti richiesti.
A tale doglianza l’ordinanza aveva risposto rilevando che la sentenza di merito aveva respinto l’appello per mancanza di prova del diritto all’esenzione, non risultando alcuna dichiarazione successiva a quella originaria, né una denuncia di variazione supportata da elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione. Ne deriva che la Corte non ha pretermesso per svista materiale l’istanza di autotutela: ne ha piuttosto condiviso la valutazione del giudice di secondo grado.
La Corte sottolinea poi che la qualificazione dell’istanza di riesame come dichiarazione di variazione è prospettata solo nel giudizio di revocazione. Il giudice di legittimità, a fronte di quanto rilevato dal giudice del merito, non era stato investito della questione qualificatoria. Il vizio revocatorio è quindi escluso quando la pronuncia sul motivo sia intervenuta, anche con motivazione che non abbia preso in esame alcune argomentazioni, perché allora si deduce un errore di giudizio, non una svista percettiva immediatamente rilevabile.
All’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese di lite, liquidate in euro 3.200,00 oltre euro 200,00 per esborsi, e il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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