Reiterazione abusiva di contratti a termine nel pubblico impiego e danno comunitario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12141 del 08.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pubblico impiego, il comune capofila d’ambito, che abbia direttamente intrattenuto i rapporti lavorativi, è responsabile delle obbligazioni assunte verso i lavoratori, senza che rilevi la titolarità della rappresentanza dell’Ambito territoriale. La qualificazione del rapporto operata dalle parti non è decisiva rispetto al concreto atteggiarsi dello stesso: la presenza di compenso fisso, orario stabile e continuativo e collegamento tecnico-organizzativo con le esigenze dell’ente costituisce indice della subordinazione. In caso di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria va determinata secondo il canone di effettività, con riferimento al danno comunitario tra minimo e massimo, salva la prova del maggior pregiudizio.
Il Fatto
La lavoratrice agisce per accertare l’illegittimità dei contratti a termine e delle proroghe intercorsi con il Comune, quale ente capofila dell’Ambito territoriale, e per la declaratoria di un rapporto di lavoro subordinato, con condanna al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento dei danni.
Il Tribunale rigetta la domanda; la Corte d’Appello, in accoglimento dell’appello incidentale della lavoratrice e in parziale riforma, condanna il Comune al pagamento dell’indennizzo parametrato a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto e al risarcimento del danno per le retribuzioni dovute, con decorrenza dal 16 aprile 2012 fino al 31 dicembre 2016. Il Comune ricorre in cassazione con dieci motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui il ricorrente deduce l’error in procedendo per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Ambito. Il motivo è inammissibile: il ricorrente richiama i documenti senza riprodurne il contenuto, impedendo il vaglio di rilevanza, e la Corte d’Appello ha correttamente riconosciuto la rappresentanza dell’Ambito in capo al Comune.
Sul secondo motivo, relativo alla pretesa soggettività giuridica dell’Ambito, la Corte ricostruisce la disciplina statale e regionale. La legge n. 328 del 2000 e la legge Regione Campania n. 11 del 2007 attribuiscono ai comuni associati i compiti in materia, prevedendo che il coordinamento istituzionale assegni a uno dei comuni il ruolo di capofila, con responsabilità di gestione amministrativa e contabile. Il richiamo a Corte cost. n. 226 del 2012 è dichiarato non pertinente, riguardando la diversa figura dell’Autorità d’Ambito.
Il terzo motivo, di motivazione apparente, è respinto in applicazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato: il vizio rileva solo per mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente o contrasto irriducibile, secondo Cass., S.U., n. 1981 del 2014 e Cass. S.U. n. 8053 del 2014. Quanto al quinto e al settimo motivo, la Corte ribadisce che l’accertamento del rapporto intercorso direttamente tra il Comune e la lavoratrice è riservato al giudice del merito: la qualificazione delle parti non è dirimente ove emergano gli indici della subordinazione (Cass., n. 7024 del 2015), non sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, Cass. n. 1234 del 2019, Cass. n. 20553 del 2021).
Il decimo motivo, sul risarcimento per abusiva reiterazione, è dichiarato inammissibile per difetto di specificità rispetto alla ratio decidendi. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 5072 del 2016: nell’ipotesi di reiterazione abusiva di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato, la misura risarcitoria è parametrata all’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, con valenza sanzionatoria, salva la prova del maggior pregiudizio. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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