Cassazione: la liquidazione sotto i minimi tariffari è illegittima anche nel merito ex art. 360 n. 3 c.p.c. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19414 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite, operata ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi ivi previsti, avendo tali valori carattere inderogabile. In presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice ha l’onere di motivare adeguatamente l’eliminazione o la riduzione delle singole voci, al fine di consentire il sindacato di legittimità sulla conformità della liquidazione agli atti e ai parametri di legge. La violazione dei minimi tariffari integra, pertanto, un error in iudicando censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., anche quando la statuizione censurata concerne esclusivamente le spese di lite.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, pronunciando sull’impugnazione del lavoratore avverso la sentenza del Tribunale di Nola, aveva respinto il gravame che investiva esclusivamente la statuizione sulle spese processuali. Il giudice di prime cure aveva liquidato il compenso in misura pari a un importo inferiore al minimo tariffario, ritenendo la controversia di valore indeterminabile ma di modesta rilevanza giuridica.
Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo, illustrato anche con memoria, con cui ha denunciato la violazione degli artt. 91 c.p.c. e 4, d.m. n. 55/2014, per essere stato liquidato un importo al di sotto dei minimi tariffari previsti per lo scaglione di riferimento. L’INPS ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente chiarito che la scelta dello scaglione di valore, basata sul principio per cui la controversia sull’accertamento del diritto all’iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli è di valore indeterminabile, non era oggetto di censura. La contestazione riguardava, piuttosto, la liquidazione del compenso in misura inferiore al minimo previsto per lo scaglione individuato.
Richiamando il proprio precedente (Cass. n. 968/2022), la Corte ha affermato che, una volta ricondotto il valore della causa nello scaglione tra € 5.200,00 e € 26.000,00, l’importo minimo dovuto non poteva essere inferiore a quello calcolato applicando le riduzioni percentuali previste per le diverse fasi processuali. Nel caso di specie, la somma minima risultava essere superiore a quella liquidata dal giudice di merito, la cui determinazione si poneva quindi in violazione dei minimi inderogabili.
La Corte ha inoltre ribadito il principio per cui i valori minimi tariffari hanno carattere inderogabile, citando a sostegno la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9815/2023). Ha, infine, evidenziato l’onere del giudice di merito di fornire una motivazione adeguata laddove intenda ridurre o eliminare le voci della nota spese prodotta dalla parte vittoriosa, onere che nel caso concreto non era stato assolto, nonostante l’espressa richiesta del lavoratore relativa alle quattro fasi processuali.
In accoglimento del ricorso, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese e, decidendo nel merito, ha liquidato i compensi per il primo grado e per il grado di appello, oltre agli accessori di legge, ponendo le spese del giudizio di legittimità a carico dell’INPS.
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Nota della Redazione
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