Punteggi azzerati per criteri premianti non coerenti con la lex specialis (TAR Campania n. 1949 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La lex specialis di gara non può essere interpretata in modo da estendere un onere documentale previsto per un parametro di valutazione a un parametro diverso. Ove il disciplinare richieda rapporti di prova di data non anteriore a diciotto mesi dalla pubblicazione del bando esclusivamente per i “Requisiti funzionali”, tale onere non si applica alle “Caratteristiche dei prodotti”. Per queste ultime, la caratteristica premiale è desumibile dalla scheda tecnica, da studi o da altra documentazione, anche autocertificata. L’azzeramento del punteggio fondato sull’applicazione di una clausola inconferente integra eccesso di potere per erronea applicazione della legge di gara. Il vizio della valutazione si riverbera sull’aggiudicazione, determinandone l’annullamento.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto l’aggiudicazione del lotto n. 6 di un appalto per la fornitura ospedaliera di ausili per incontinenza, destinati alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Campania, per un valore a base d’asta di oltre dieci milioni di euro e una durata di quarantotto mesi. La società ricorrente, collocatasi al secondo posto in graduatoria dopo lo scorrimento, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata.
Il ricorso censura il giudizio tecnico della commissione con riguardo a tre sub-criteri afferenti alla voce “caratteristiche dei prodotti”, per i quali la ricorrente ha ottenuto un punteggio pari a zero. La stazione appaltante ha giustificato l’azzeramento con la mancata allegazione, per ciascun dispositivo offerto, di certificazioni e rapporti di prova di data non antecedente a diciotto mesi dalla pubblicazione del bando. La controinteressata ha eccepito la tardività del ricorso e l’inammissibilità per mancato assolvimento della prova di resistenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di tardività. La legge di gara non comportava affatto, di per sé, il disconoscimento dei punteggi contestati: la ricorrente non era quindi tenuta a impugnarla, non arrestandole alcuna lesione diretta. L’eccezione presuppone infatti che la clausola imponesse quell’onere documentale, circostanza che il Collegio esclude.
Nel merito, il TAR richiama la propria recente pronuncia resa su altro lotto della stessa gara, di cui riproduce i contenuti in funzione motivazionale ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. La questione è identica: la sottrazione dei punteggi non deriva dall’esame delle caratteristiche dei prodotti, ma dall’applicazione di una clausola del disciplinare che esigeva rapporti di prova recenti. La difesa della stazione appaltante conferma questa lettura, avendo ancorato la decisione della commissione alla mancata allegazione di tali certificazioni.
Il punto decisivo è di natura interpretativa. La prescrizione del disciplinare era testualmente riferita alle certificazioni e ai rapporti di prova “che riportino i risultati delle prove di laboratorio richieste nell’Allegato A7”. Tali prove erano però previste esclusivamente per i “Requisiti funzionali” (lettera A dell’Allegato A7), non anche per le “Caratteristiche dei prodotti” (lettera B), per le quali l’Allegato A7 non contemplava risultati di laboratorio da attestare, mancando i relativi parametri di riferimento. L’onere documentale era dunque inconferente rispetto ai tre sub-criteri in contestazione.
La legge di gara collegava il punteggio per le caratteristiche dei prodotti a quanto desumibile da schede tecniche, studi o altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati. Da tale formulazione, e dall’inciso “anche rilasciata da laboratori certificati”, si deduce che le certificazioni e i rapporti di prova costituivano al più uno dei documenti idonei, non un onere necessario. La ricorrente aveva peraltro indicato nelle proprie schede tecniche la presenza di ciascuna caratteristica premiale, attestandola in forma di autocertificazione e corredandola di studi e certificati a supporto. La stessa relazione della commissione, esibita in giudizio, dà atto di tali dichiarazioni.
Ne consegue l’illegittimità dei tre punteggi pari a zero. I punti disponibili ammontavano complessivamente a sei, a fronte di uno scarto di 4,99 punti dall’aggiudicataria: la loro attribuzione avrebbe collocato la ricorrente al primo posto, superando così la prova di resistenza. Il vizio della valutazione si riverbera sull’aggiudicazione, che viene annullata. La domanda di risarcimento in forma specifica è dichiarata improcedibile per difetto di contezza sulla stipula del contratto; quella per equivalente è respinta per assenza di allegazioni probatorie.
Nota della Redazione
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