Divieto di detenzione di armi anche per la sola mancata custodia delle munizioni (TAR Lombardia n. 3847 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi previsto dall’art. 39 T.U.L.P.S. non richiede un obiettivo e accertato abuso delle armi né una valutazione di pericolosità sociale dell’interessato, essendo sufficiente la sussistenza di circostanze oggettive che dimostrino l’inaffidabilità del soggetto al loro uso, ivi inclusa la mancata adozione delle cautele necessarie per la custodia delle munizioni e per prevenire l’eventualità che altri possano impossessarsene. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica che le valutazioni prefettizie non siano irrazionali o arbitrarie, senza possibilità di sostituire il proprio apprezzamento di merito a quello dell’Amministrazione. La mancata denuncia della cessione di un’arma a terzi costituisce ulteriore elemento che rafforza il giudizio prognostico di inaffidabilità.
Il Fatto
Un soggetto già destinatario di un precedente divieto di detenzione di armi, revocato nel 2008, impugnava il decreto del Prefetto di Varese del 26 febbraio 2026 che gli vietava nuovamente la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, con ordine di consegna dei relativi titoli di polizia e ingiunzione di vendita o cessione delle armi entro 150 giorni.
Il provvedimento traeva origine da una segnalazione della Compagnia Carabinieri del 27 ottobre 2025: in occasione di accertamenti presso l’abitazione del ricorrente, era emerso che questi deteneva munizioni in parte in una stanza con libero accesso ai familiari conviventi e in parte in un mobile privo di serratura ubicato nel giardino; inoltre, aveva omesso di aggiornare la denuncia di detenzione a seguito della cessione di un fucile. Il ricorrente censurava il decreto per mancato bilanciamento tra gli elementi negativi e quelli favorevoli, quali l’assenza di procedimenti penali e la revoca del precedente divieto, nonché per inadeguato giudizio di pericolosità.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso ritenendolo manifestamente infondato, osservando che le plurime circostanze di fatto – pacifiche perché non contestate – sono di per sé idonee a sostenere il giudizio di inaffidabilità del ricorrente, senza che occorra accertare un concreto abuso delle armi o una pericolosità sociale.
Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini del divieto di detenzione, è sufficiente che emergano circostanze dimostrative della mancanza di piena affidabilità del soggetto nell’uso e nella custodia delle armi, anche per l’inosservanza delle cautele necessarie a prevenire che altri possano impossessarsene (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 22 agosto 2018, n. 5015; TAR Lombardia, Sez. I, 20 settembre 2018, n. 2112). Il sindacato del giudice amministrativo resta pertanto limitato al controllo di non irrazionalità e non arbitrarietà della valutazione prefettizia.
Valorizzando il più recente indirizzo per cui anche la mera mancata custodia delle munizioni può da sola integrare il giudizio di inaffidabilità perché la non corretta gestione costituisce fonte di pericolo per l’incolumità pubblica (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 19 settembre 2025, n. 7393), la sentenza ha ritenuto immune da vizi di logicità il provvedimento impugnato.
La circostanza della mancata denuncia della cessione del fucile, adempimento imposto dalle prescrizioni sulla circolazione delle armi, è stata considerata un ulteriore elemento che arricchisce e rafforza il complessivo giudizio di inaffidabilità, in quanto sintomatico dell’inadempimento a obblighi posti a tutela della sicurezza pubblica.
Il ricorso è stato integralmente respinto, con compensazione delle spese di lite per ragioni di equità processuale.
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Nota della Redazione
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