Respingimento cautelare su impugnazione di giudizio medico-legale sulla idoneità alla guida (TAR Sardegna n. 170 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di impugnazione cautelare di un giudizio medico-legale sulla idoneità alla guida, la valutazione dell’amministrazione è espressione di discrezionalità tecnica particolarmente sensibile, attesa l’importanza della sicurezza stradale e la necessità che possano condurre veicoli solo soggetti in possesso dei requisiti. Nella comparazione tra gli interessi contrapposti, tipica della fase cautelare, prevale la prevenzione del rischio per la sicurezza stradale. Il quadro fattuale documentato dall’Amministrazione può legittimamente supportare la decisione di non idoneità permanente, anche laddove diverga dalla rappresentazione fornita dall’interessato. Ne consegue il rigetto dell’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di patente di guida di categorie A e B, impugnava il certificato del 23 aprile 2026 con cui la Commissione Medica Locale ne aveva dichiarato la non idoneità permanente alla guida dei veicoli delle predette categorie. L’atto era stato adottato all’esito della visita medica prevista per l’accertamento dei requisiti psico-fisici. Con il ricorso, il ricorrente chiedeva l’annullamento del certificato previa sospensione dell’efficacia, contestando la valutazione medico-legale e deducendo un quadro fattuale differente da quello recepito dall’Amministrazione.
Si costituivano in giudizio la Asl – Sassari, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell’Interno, resistendo all’istanza cautelare. La causa veniva trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 24 giugno 2026.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente qualificato la valutazione dell’amministrazione come espressione di discrezionalità tecnica, rimarcando come tale valutazione sia “particolarmente sensibile” in ragione dell’importanza della sicurezza stradale. Ha quindi posto l’accento sulla necessità che possano condurre i veicoli esclusivamente soggetti che siano in possesso dei requisiti per farlo, con ciò evidenziando la finalità di prevenzione sottesa alla disciplina dei requisiti di idoneità alla guida.
La documentazione e la memoria versate in atti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno offerto al Collegio un quadro fattuale “ben diverso” da quello rappresentato dal ricorrente, idoneo a supportare la decisione dell’Amministrazione. Tale riscontro documentale ha contribuito a superare le contestazioni dell’interessato in ordine al merito del giudizio medico-legale, consolidando la legittimità del provvedimento impugnato.
Quanto al periculum in mora, il Collegio ha richiamato la comparazione tra i contrapposti interessi tipica della fase cautelare. In questa prospettiva, ha ritenuto prevalente la prevenzione del rischio per la sicurezza stradale, interesse di rango primario che non può essere sacrificato in via provvisoria in favore della mera aspettativa dell’interessato a conservare l’abilitazione alla guida.
Pertanto, non ravvisandosi i presupposti per l’accoglimento dell’istanza, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare, compensando le spese del giudizio. Ha altresì disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell’art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196/2003.
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Nota della Redazione
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