Azione revocatoria e prova dell’eventus damni: onere del debitore di dimostrare la capienza del patrimonio (Cass. civ. Sez. 3 n. 15960 del 24.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria, grava sul debitore che abbia disposto di un bene l’onere di dimostrare la capienza del proprio patrimonio residuo, al fine di escludere il pregiudizio per le ragioni del creditore. L’allegazione di una consulenza tecnica d’ufficio, resa in un diverso giudizio tra altre parti e risalente a epoca antecedente all’atto dispositivo, non è idonea a soddisfare tale onere, neppure se prodotta in sede di memorie istruttorie. Il motivo di ricorso che prospetti una diversa ricostruzione della vicenda fattuale o contesti l’apprezzamento delle risultanze probatorie è inammissibile in sede di legittimità, non potendo il giudice di cassazione procedere a un nuovo esame del merito. La qualificazione giuridica del rapporto, operata dal giudice sulla base dei fatti allegati, non integra violazione dell’art. 112 c.p.c., attenendo al solo petitum e non già alla causa petendi.
Il Fatto
La controversia traeva origine dalla domanda proposta da un creditore nei confronti del padre, volta a ottenere la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. di un atto di cessione di diritti immobiliari stipulato in data 10.10.2014 in favore di una terza. Il Tribunale di Massa aveva accolto la domanda e la Corte d’Appello di Genova, con sentenza n. 44/2024, aveva rigettato l’appello del cedente, confermando la sussistenza dei presupposti per l’azione revocatoria. Avverso tale pronuncia il debitore proponeva ricorso per cassazione articolato in otto motivi, mentre il creditore resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi, dichiarandoli in parte inammissibili e in parte infondati. Quanto al primo motivo, incentrato sulla qualificazione dell’atto come donazione modale, la Corte ha rilevato l’inammissibilità della censura, atteso che la parte aveva proposto una pluralità di profili senza consentirne una chiara individuazione, contrastando con il principio di tassatività dei motivi. Il ricorrente, pur tentando di prospettare un’erronea sussunzione normativa, aveva in realtà contestato l’apprezzamento delle risultanze di fatto, riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, salva l’ipotesi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
In riferimento al eventus damni, i giudici di legittimità hanno condiviso l’impostazione della corte territoriale, secondo cui il creditore aveva un credito di notevole entità e il debitore, costituitosi affermando di non percepire redditi e di non avere disponibilità finanziarie, avrebbe dovuto provare la capienza del proprio patrimonio. La produzione in sede di memorie istruttorie di una CTU contabile, resa in altro giudizio tra parti diverse e risalente a epoca antecedente all’atto dispositivo, è stata ritenuta inidonea a sopperire alla mancata allegazione tempestiva. Sul consilium fraudis, la Corte ha ribadito che, per i crediti sorti dopo l’atto, il creditore deve provare la dolosa preordinazione, ma nel caso di specie le valutazioni del giudice di merito erano supportate da elementi concreti, quali i rapporti tra cedente e cessionaria.
Quanto alla posteriorità del credito e alla sua esistenza, la Corte ha ritenuto infondati i motivi, confermando che l’esistenza del credito non dipende dalla data del suo accertamento giudiziale, essendo sufficiente anche la sola pendenza di reciproche posizioni creditorie. È stato, invece, escluso che produzioni documentali successive alla precisazione delle conclusioni possano essere esaminate in sede di legittimità. Infine, in ordine alla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., la Corte ha chiarito che la corrispondenza tra chiesto e pronunciato riguarda il petitum e non la qualificazione giuridica del rapporto, che il giudice può liberamente operare sulla base dei fatti allegati. Il ricorso principale è stato pertanto rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato e condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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