Vendita da parte del legale rappresentante di associazione non riconosciuta, valida in assenza di limitazioni statutarie (Cass. civ. Sez. 2 n. 20473 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di associazioni non riconosciute, l’interpretazione dello statuto associativo, espressione di autonomia negoziale, è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per omesso esame di un fatto storico decisivo. Il legale rappresentante dell’associazione, cui lo statuto conferisca la rappresentanza senza espresse limitazioni, può validamente compiere atti di straordinaria amministrazione senza necessità di preventiva autorizzazione dell’assemblea. La falsità di una delibera assembleare allegata al contratto non è fatto decisivo quando il potere rappresentativo del Presidente trovi comunque fondamento nello statuto.
Il Fatto
Alcuni soci di un’associazione non riconosciuta convenivano in giudizio il legale rappresentante uscente e l’acquirente dell’unico aeromobile sociale, ceduto al prezzo di € 10.000,00. I soci deducevano che il rappresentante aveva giustificato i propri poteri davanti al notaio con un verbale del consiglio direttivo inesistente, mai deliberato, e chiedevano la declaratoria di inefficacia del contratto di cessione. Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’Appello, adita dall’acquirente, la respingeva ritenendo il Presidente munito di legittimazione a concludere il contratto sulla base delle disposizioni statutarie e dell’art. 2298 c.c.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui i soci lamentavano l’omessa valutazione dell’art. 13 dello statuto che attribuiva tutti i poteri all’assemblea. Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. presuppone l’omesso esame di un fatto storico preciso e decisivo, non la contestazione dell’attività interpretativa del giudice di merito. La mancata valorizzazione di una clausola statutaria non integra la denuncia di un fatto omesso ma si risolve nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze processuali.
Il secondo motivo, riguardante la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, è stato ritenuto infondato. L’interpretazione dello statuto associativo è attività tipicamente meritale, censurabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., da dedursi con specifica indicazione del discostamento. La Corte d’Appello aveva correttamente verificato che lo statuto nulla prevedeva in ordine a limitazioni dei poteri di rappresentanza del Presidente; la circostanza che questi avesse allegato alla vendita una delibera falsa è stata ritenuta priva di decisività, non essendo necessario l’assenso assembleare per giustificare i poteri, comunque esistenti, del legale rappresentante.
Il terzo motivo, concernente la classificazione della vendita come atto eccedente l’ordinaria amministrazione, è stato dichiarato inammissibile per mancata individuazione della norma violata. Il richiamo all’art. 1708 c.c. non è utile poiché i poteri del Presidente erano stati modellati, in assenza di diverse indicazioni statutarie, sul disposto dell’art. 2298 c.c.. La circostanza che il velivolo fosse l’unico dell’associazione era stata specificamente esaminata dalla Corte territoriale, che l’aveva ritenuta irrilevante in ragione delle condizioni del bene e della situazione economica dell’ente.
Anche il quarto motivo, con cui si contestava l’omessa valutazione della delibera del consiglio direttivo richiamata nell’atto di acquisto, è stato ritenuto infondato. La rilevanza del fatto non sarebbe diretta ma richiederebbe una valutazione nell’ambito delle disposizioni statutarie e l’assimilazione del consiglio direttivo all’assemblea, operazione interpretativa preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e alla rifusione del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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