Trasferimento in separazione consensuale e revocatoria: gratuità presunta senza corrispettivo (Cass. civ. Sez. 3 n. 16261 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Gli accordi patrimoniali traslativi stipulati in sede di separazione consensuale non sono riconducibili né alla compravendita né alla donazione, ma costituiscono negozi giuridici volti alla sistemazione complessiva dei rapporti economici tra i coniugi, suscettibili di azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c.. L’assenza di un corrispettivo nell’atto rappresenta un significativo indice di gratuità, con la conseguenza che, trattandosi di atto a titolo gratuito, ai fini della revocatoria è sufficiente la sola scientia damni del debitore, senza necessità di provare la partecipatio fraudis del terzo beneficiario. L’eventus damni sussiste in presenza di una mera diminuzione o variazione qualitativa o quantitativa della garanzia patrimoniale, a prescindere dalla totale incapienza del patrimonio residuo del debitore.

Il Fatto

Alcuni creditori proponevano azione revocatoria ordinaria ai sensi dell’art. 2901 c.c. nei confronti di una debitrice e delle figlie, impugnando il trasferimento di beni immobili disposto in loro favore nell’ambito di un ricorso per separazione consensuale, omologato nell’anno 2015. Gli attori deducevano la natura gratuita del trasferimento e il conseguente pregiudizio alla garanzia patrimoniale del loro credito.

Il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarando l’inefficacia del trasferimento e condannando la debitrice al risarcimento del danno per lite temeraria. La Corte d’appello, qualificato il trasferimento come atto a titolo gratuito sulla base del dato formale dell’assenza di un corrispettivo, confermava integralmente la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza la debitrice proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, incentrati sulla qualificazione del trasferimento immobiliare. La ricorrente sosteneva che l’atto, ancorché formalmente privo di corrispettivo, costituisse adempimento di un debito pregresso assolto dalle figlie, dovendo pertanto essere qualificato come cessione a titolo oneroso e come tale non soggetto a revoca.

La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui gli accordi patrimoniali traslativi conclusi in sede di separazione consensuale non integrano né una compravendita né una donazione, ma sono negozi giuridici funzionali alla sistemazione complessiva dei rapporti economici tra coniugi, rimanendo pertanto esposti all’azione revocatoria (cfr. Sez. III, ord. n. 10443 del 2019). In tale contesto, l’assenza di un corrispettivo costituisce un significativo indice di gratuità dell’atto.

Quanto ai presupposti soggettivi, la Corte ha escluso la necessità di accertare il consilium fraudis in capo alle beneficiarie, valorizzando la titolarità esclusiva dei beni in capo alla disponente e la natura gratuita dell’atto. Tali circostanze rendono sufficiente, ai fini della revocatoria, la sola scientia damni del debitore, senza necessità di provare la partecipazione del terzo (cfr. Sez. III, n. 16221 del 2019; Sez. III, n. 17327 del 2011; Sez. III, n. 17687 del 2007). Nel caso di specie, l’atto non prevedeva alcun corrispettivo né faceva riferimento alla definizione di pregressi rapporti patrimoniali, mentre le stesse deduzioni difensive della disponente hanno ricondotto il trasferimento a finalità di liberalità, rendendo irrilevante l’asserito pagamento di debiti non risultante dagli accordi.

In ordine all’eventus damni, la Corte ha confermato il principio per cui è sufficiente la mera diminuzione o variazione qualitativa o quantitativa della garanzia patrimoniale del debitore, a prescindere dalla totale incapienza del patrimonio residuo (cfr. Sez. III, n. 20232 del 2023). Nel caso concreto, la disponente non ha provato l’esistenza di ulteriori beni idonei a soddisfare le ragioni creditorie.

I motivi sono stati pertanto ritenuti infondati, con rigetto del ricorso principale e di quello incidentale adesivo, senza pronuncia sulle spese stante il carattere adesivo del controricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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