Qualificazione del rapporto di garanzia bancaria è accertamento di fatto incensurabile (Cass. civ. Sez. I n. 8370 del 30.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione della volontà delle parti e la qualificazione del rapporto contrattuale in uno degli schemi negoziali tipici integrano un accertamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità quando sia sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici. Il ricorrente che denunci la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale deve indicare in concreto quali norme siano state violate e in qual modo il giudice di merito se ne sia discostato, nonché trascrivere integralmente le clausole asseritamente male interpretate, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso. In difetto, la prospettazione di una lettura diversa da quella censurata si risolve in una proposta alternativa, inammissibile in sede di legittimità.
Il Fatto
Una banca ha chiesto di essere ammessa al passivo di un fallimento, in via prededucibile, per la somma di oltre un milione di euro corrisposta, in esecuzione di una lettera di credito emessa a favore di una terza società, durante una precedente procedura di concordato preventivo poi non omologata. La pretesa trovava fondamento in un contratto-quadro di crediti di firma estero concluso con la società poi fallita.
Il tribunale, pur accogliendo sotto altri profili l’opposizione allo stato passivo, ha confermato l’esclusione della prededuzione, qualificando la fattispecie come credito di regresso del garante e applicando il principio di cristallizzazione. La beneficiaria del credito, subentrata per scissione parziale, ha proposto ricorso per cassazione, cui il fallimento ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorso, articolato su un unico motivo con duplice censura ex art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., è dichiarato inammissibile. La Suprema Corte rileva che la doglianza è incentrata su una diversa qualificazione giuridica del rapporto tra la banca e la società fallita, senza che venga negata la funzione di garanzia della lettera di credito rilasciata a beneficio della terza società.
Il ricorrente non contesta le affermazioni in diritto del tribunale, ma oppone una ricostruzione alternativa della fattispecie contrattuale, tesa a ricondurre il rapporto a un mandato regolato in conto corrente bancario ex art. 1852 cod. civ., con operatività di un patto di compensazione. La Corte osserva però che la banca ha pagato somme in forza della prestata garanzia fideiussoria, maturando un credito che la ricorrente vorrebbe semmai compensare con il saldo del conto corrente.
Il tribunale, senza omettere l’esame del contratto-quadro, non ha ravvisato alcun collegamento decisivo con la lettera di credito, di cui ha valorizzato la causa di garanzia. La qualificazione del rapporto nell’uno o nell’altro schema contrattuale costituisce dunque un accertamento di fatto, incensurabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.
La Corte richiama il consolidato insegnamento secondo cui, per far valere i vizi di ermeneutica, il ricorrente deve precisare le norme violate e il modo in cui il giudice se ne sia discostato, nonché trascrivere integralmente le clausole mal interpretate, essendo precluso al giudice di legittimità l’esame diretto degli atti. Nel caso di specie tali oneri non risultano assolti. Segue la condanna alle spese e il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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