Travisamento della prova e pagamento contestato: la S.C. cassa con rinvio (Cass. civ. Sez. II n. 18882 del 10.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova ricorre quando la svista investe il fatto probatorio in sé, e non la verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio. In tale ipotesi il vizio trova il suo rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, ove sussistano i presupposti dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. Se invece il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ha pronunciato, il travisamento va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. Il giudice di merito che ometta di considerare un’informazione probatoria decisiva e contrastante con la decisione adottata incorre in un difetto motivazionale apprezzabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di altra società. Il Tribunale adito rigettò l’opposizione proposta dall’ingiunta, confermando così l’ingiunzione.
La Corte d’appello, accogliendo l’impugnazione della debitrice, riformò la sentenza di primo grado e revocò il decreto. Il giudice del gravame ritenne che il rilascio della fattura con firma per ricevuta non equivalesse a quietanza, ma desunse la prova dell’avvenuto pagamento da elementi indiziari, tra cui la consegna di assegni e l’assenza di smentita dell’eventualità di un pagamento in contanti. La creditrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; la controparte è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il secondo, il terzo e il quarto motivo, che denunciano rispettivamente la nullità della sentenza per travisamento della prova, la violazione dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ. in tema di riparto dell’onere probatorio e l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo. Il filo comune dei motivi è che la sentenza d’appello avrebbe ritenuto provato il pagamento mediante assegno, mentre tutti gli atti processuali, ivi compreso l’interrogatorio formale del rappresentante legale della debitrice, indicavano un pagamento in contanti.
La Corte di legittimità richiama il principio di recente enunciato dalle Sezioni unite n. 5792 del 05.03.2024, Rv. 670391-01, in tema di travisamento probatorio. Il vizio, quando investe una lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti e costituente punto controverso, è deducibile ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, cod. proc. civ., a seconda della natura processuale o sostanziale del fatto.
Nel caso in esame la Corte non è chiamata a interpretare l’esito della prova — compito estraneo al giudizio di legittimità — ma a rilevare che la sentenza impugnata ha omesso di dar conto di un’informazione probatoria decisiva: la stessa debitrice aveva più volte affermato di aver pagato in contanti e tale asserto aveva trovato conferma nelle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale. Sulla base dello stesso ragionamento del giudice di merito, quel pagamento non sarebbe rimasto provato.
La Corte riscontra, pertanto, il vizio di travisamento della prova e l’assenza di un apprezzabile ordito motivazionale che dia conto delle emergenze di causa, risolvendone logicamente le aporie. Il primo motivo, con cui si denunciava la nullità per omessa motivazione, resta assorbito dall’accoglimento degli altri. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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