Quarantena da test sierologico e principio di precauzione: no al risarcimento (TAR Calabria n. 118 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In epoca di emergenza pandemica, il principio di precauzione consente all’autorità sanitaria di adottare misure restrittive della libertà personale anche in presenza di un mero caso probabile di Covid-19, senza attendere la dimostrazione piena del rischio. È pertanto legittima la quarantena disposta a seguito di test sierologico che rilevi anticorpi IgM anti-Spike, poi confermata dal tampone molecolare. L’azione di annullamento dei provvedimenti ormai esauriti è improcedibile per difetto di interesse attuale. La domanda risarcitoria è rigettata per mancanza di ingiustizia del danno, non essendo configurabile l’illecito aquiliano quando l’amministrazione agisce in adempimento del principio di precauzione.

Il Fatto

La ricorrente era stata sottoposta a test sierologico per la ricerca degli anticorpi del virus SARS-CoV-2, con esito positivo per gli anticorpi IgM anti-Spike. Sul presupposto di tale accertamento, il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale ha disposto l’isolamento, e il Comune ha adottato un’ordinanza contingibile e urgente di quarantena obbligatoria con sorveglianza sanitaria presso la propria residenza.

Il successivo tampone molecolare ha confermato la positività al virus; dopo un ulteriore esame con esito negativo la quarantena è stata revocata. La ricorrente ha impugnato i provvedimenti chiedendone l’annullamento e la condanna delle amministrazioni al risarcimento del danno da mancata prestazione lavorativa, non patrimoniale e reputazionale.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha dichiarato improcedibile l’azione di annullamento, essendo i provvedimenti impugnati ormai esauriti nei loro effetti. Tale circostanza esclude qualsiasi interesse attuale e concreto della ricorrente all’accoglimento della domanda demolitoria.

Residua l’interesse all’azione risarcitoria, che il Tribunale ha scrutinato nel merito rigettandola per mancanza di ingiustizia del danno. Il Collegio ha richiamato l’orientamento del Consiglio di Stato (n. 5190 del 13.06.2025) e la pronuncia della Corte di giustizia UE (sez. IV, 16/06/2022, n. 65): in caso di incertezza sull’esistenza o sulla portata di un rischio per la salute, il principio di precauzione giustifica l’adozione di misure protettive senza attendere che la realtà e la gravità del rischio siano dimostrate in modo esaustivo.

Tale principio ha trovato applicazione legislativa nel d.l. n. 33/2020, che all’art. 1, comma 7, ha consentito la quarantena precauzionale nei casi di sospetto contagio, e nella Circolare Ministeriale n. 5443/2020, che ha definito il caso probabile di Covid. Ne deriva l’infondatezza del primo motivo: il provvedimento era giustificato anche in presenza di un caso solo probabile, poi confermato dal tampone molecolare del 30.07.2021.

Il secondo motivo è infondato perché il tampone molecolare ha dato certezza della positività, senza indicazione di errore nell’esecuzione né dubbi della comunità scientifica sull’idoneità del test. Il terzo motivo è infondato perché l’erronea indicazione del dato normativo è un profilo meramente formale, data la coincidenza e l’ampliamento dei poteri amministrativi nella successione tra d.l. n. 6/2020, d.l. n. 19/2020 e d.l. n. 33/2020; l’uso indistinto dei termini isolamento e quarantena non inficia la correttezza del provvedimento, revocato solo a fronte di un controllo negativo.

Infine, anche ove fosse integrato il danno ingiusto, la ricorrente non ha fornito adeguata prova del nesso eziologico tra il preteso vulnus e il provvedimento di quarantena. L’azione risarcitoria è stata quindi rigettata, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *