La penalità di mora si applica anche all’ottemperanza delle condanne pecuniarie (TAR Calabria n. 113 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile anche quando l’ottemperanza riguarda una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro. La relativa istanza non è quindi riservata ai soli obblighi di fare o di dare infungibili. Determinata in misura pari agli interessi legali, la penalità ha carattere sanzionatorio e si cumula agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella condanna. Essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e matura fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta.
Il Fatto
Una parte, nella qualità di erede, ha chiesto l’ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il diritto all’assegno una tantum previsto dall’art. 2, comma 3, legge n. 210/1992 e condannato il Ministero della Salute al pagamento di quanto dovuto, oltre interessi legali fino all’effettivo soddisfo.
La sentenza era stata notificata all’amministrazione e non era stata impugnata, con attestazione del relativo passaggio in giudicato. Il Ministero non si è costituito e non ha provveduto al pagamento. Decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica, la parte ha proposto ricorso per ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo anche la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria ha rilevato il perdurante inadempimento dell’amministrazione dopo la scadenza del termine di moratoria di centoventi giorni. Ha quindi ritenuto fondata l’azione di ottemperanza e ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente la sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione, a cura della parte ricorrente.
Il passaggio centrale riguarda l’ulteriore domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. Il Tribunale ne ha riconosciuto l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. A sostegno richiama Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014 e la modifica normativa introdotta dall’art. 1, comma 781, legge n. 208/2015.
Non risultando iniquità o altre cause ostative, la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese. Il giudice ha evidenziato il carattere sanzionatorio dell’istituto e la sua cumulabilità con gli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella condanna. L’importo decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e matura fino all’adempimento spontaneo o sino all’insediamento del Commissario.
Quanto alle spese dell’eventuale attività commissariale, il Tribunale le ha poste a carico dell’amministrazione inadempiente. Ha richiamato l’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015, ritenendolo applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme. In caso di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento competente del Ministero. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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