Cessazione sopravvenuta dell’interesse alla demolizione edilizia (TAR Sardegna n. 550 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione del ricorso, espressamente dichiarata dal ricorrente nelle more del giudizio, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso. La natura in rito della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti, senza che rilevi l’esito della controversia.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Sardegna l’ordinanza di demolizione n. 31 del 29.09.2021, emessa dal funzionario delegato del Servizio controllo edilizia e prevenzione abusi del Comune di Olbia, avente ad oggetto opere realizzate in località Sa Istrana. Il Comune si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
In prossimità dell’udienza di discussione, il ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha rappresentato di essere venuto meno, nelle more del giudizio, all’interesse alla decisione del ricorso. Il Comune, costituitosi, ha preso atto della dichiarazione del ricorrente e si è rimesso al Collegio quanto alla liquidazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la dichiarazione del ricorrente di aver perso interesse alla decisione della controversia integra una cessazione della materia del contendere sotto il profilo processuale, imponendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
La pronuncia di rito prescinde dall’esame del merito delle censure dedotte avverso l’ordinanza di demolizione e non comporta alcuna valutazione sulla fondatezza delle pretese azionate, attenendo esclusivamente alla sopravvenuta carenza dell’interesse processuale.
In ordine alle spese di lite, il Tribunale ha ritenuto che la natura in rito della decisione ne giustifichi la compensazione integrale tra le parti, secondo il criterio della soccombenza virtuale che non può essere applicato in presenza di una definizione del giudizio che non decide il merito della controversia.
La sentenza è stata depositata in data 20.03.2026, a seguito della camera di consiglio del 22 gennaio 2026, celebratasi da remoto, nell’ambito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.