Annullamento con rinvio per motivazione apparente e omessa valutazione (Cass. pen. Sez. 5 n. 1799 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione apparente la sentenza di appello che, a fronte di specifici motivi di doglianza, non necessariamente inammissibili per genericità, si limiti a un mero e tralaticio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, omettendo di confrontarsi con gli argomenti difensivi astrattamente rilevanti. Il giudice di appello ha l’obbligo di motivare in modo puntuale e analitico su ogni punto devoluto, anche quando l’atto di appello riproponga questioni già dedotte e decise in primo grado, dovendo esplicitare le ragioni dell’infondatezza, dell’indifferenza o della superfluità degli argomenti opposti. La motivazione è altresì apparente quando si avvalga di argomentazioni di puro genere, di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa.
Il Fatto
La Corte d’appello di Venezia aveva confermato la sentenza del Tribunale di Padova che condannava l’imputato per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale e di aggravamento del dissesto, commessi nella qualità di legale rappresentante di una società dichiarata fallita. La condanna concerneva la distrazione di una somma complessiva mediante continui prelievi privi di supporto documentale, la tenuta delle scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e l’aggravamento del dissesto per essersi astenuto dal richiedere il fallimento. Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione del ne bis in idem sostanziale, l’insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo dei reati e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove a discarico.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il principio per cui il giudice ha l’obbligo di esporre in modo conciso i motivi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, esplicitando la base fattuale del proprio ragionamento. Ha precisato che la motivazione è meramente apparente quando il provvedimento impugnato si limiti a indicare le fonti di prova a carico, senza offrire una valutazione argomentata degli elementi acquisiti e senza tenere conto delle specifiche deduzioni difensive, ovvero quando si fondi su argomentazioni generiche o asserzioni apodittiche.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che la motivazione della sentenza d’appello si era esaurita in un generico rinvio alla pronuncia di primo grado, senza dare conto del confronto con gli argomenti difensivi. L’atto di appello conteneva specifici profili di doglianza, sia in relazione alla bancarotta distrattiva che a quella documentale, compendiati anche in una consulenza tecnica di parte che evidenziava la natura delle annotazioni contabili contestate. A fronte di tali deduzioni, la Corte territoriale aveva opposto una omissione argomentativa, dimostrando di non avere preso in carico le questioni sollevate, sulle quali neppure il giudice di primo grado si era soffermato.
Con riguardo al reato di aggravamento del dissesto, la Corte ha altresì rilevato che alle doglianze specifiche della difesa la pronuncia impugnata aveva opposto una motivazione priva di logicità e non pertinente, tale da non consentire di comprendere le ragioni del verdetto. In presenza di un atto di appello non inammissibile per genericità, il giudice del gravame non può limitarsi al rinvio alla sentenza di prime cure, ma deve fornire una risposta puntuale e analitica a ogni questione devoluta, incorrendo altrimenti nel vizio di motivazione apparente.
La Corte ha pertanto dichiarato fondato il ricorso, annullando la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello per un nuovo giudizio, demandando alla sede di merito la rivalutazione degli argomenti difensivi rimasti privi di risposta.
Nota della Redazione
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