Volontà di punizione desumibile dal contesto anche senza formule sacramentali (Cass. pen. Sez. IV n. 6288 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule sacramentali e può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non ne contengano l’esplicita manifestazione. Ove emergano situazioni di incertezza, gli atti vanno interpretati alla luce del favor querelae. Costituisce chiara espressione della volontà di punizione la richiesta, formulata dalla persona offesa nel proprio interesse, di essere informata dell’eventuale richiesta di archiviazione, unitamente al conferimento di procura speciale al difensore per proporre opposizione. La valutazione del contesto fattuale è riservata al giudice di merito.

Il Fatto

Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 06.03.2024, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in relazione al reato di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 e n. 7, cod. pen. La decisione si fondava sulla ritenuta inidoneità della dichiarazione di querela resa nei termini assegnati dalla disposizione transitoria dell’art. 85 d.lgs. 19 ottobre 2022 n. 150, che aveva modificato il regime di procedibilità di taluni reati. Secondo il giudice, l’atto richiamava esclusivamente la formula della denuncia querela, senza una valida rappresentazione della volontà punitiva della persona offesa.

Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge. L’atto di querela conteneva, ad avviso del ricorrente, un’inequivoca manifestazione della volontà di perseguire l’autore del reato, desumibile dall’elezione di domicilio e dalla richiesta di essere informata in caso di archiviazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, disponendo l’annullamento della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 569, commi 1 e 4, cod. proc. pen., trattandosi di ricorso per saltum per violazione di legge.

Il principio posto a fondamento della decisione è che, nei reati perseguibili a querela, la volontà di punizione non richiede formule particolari. Essa può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non ne contengano l’esplicita manifestazione e, in caso di incertezza, va interpretata alla luce del favor querelae. La Corte richiama Sez. V n. 2665 del 12.10.2021, che ha considerato chiara espressione della volontà punitiva la richiesta, formulata dalla persona offesa, di essere informata dell’eventuale archiviazione, insieme al conferimento di procura speciale al difensore per proporre opposizione.

La Corte richiama altresì Sez. II n. 9968 del 02.02.2022, secondo cui, ai fini della validità della querela presentata oralmente alla polizia giudiziaria a seguito di arresto in flagranza, rileva non già l’indicazione della formale richiesta di punizione, ma la valutazione del contesto fattuale, riservata al giudice di merito.

Nel caso esaminato, il giudice ha omesso una corretta interpretazione del complessivo contesto procedimentale e fattuale. La persona offesa, una volta informata della necessità di manifestare nuovamente la volontà di querelarsi a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina, ha confermato l’intento punitivo con dichiarazione resa in termini adeguati, evidenziando il proprio interesse al procedimento pendente e chiedendo di essere avvisata in ipotesi di archiviazione.

Tale condotta palesa la volontà di perseguire l’intento punitivo, in accordo con la giurisprudenza richiamata. Conseguentemente, la sentenza è annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *