Concorso dell’extraneus nel reato proprio di corruzione e ruolo dell’intermediario (Cass. pen. Sez. VI n. 583 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Risponde di concorso in corruzione, e non di traffico di influenze illecite, l’extraneus che svolge attività di intermediazione finalizzata a collegare il corruttore con il pubblico ufficiale, quando il prezzo sia causalmente destinato, anche solo in parte, a retribuire l’atto contrario ai doveri d’ufficio. Il rapporto di sussidiarietà dell’art. 346-bis cod. pen. rispetto agli artt. 319 e 319-ter cod. pen. impedisce la riqualificazione quando il contributo dell’intermediario sia essenziale alla realizzazione del reato proprio del pubblico ufficiale, di cui l’extraneus conosca la qualifica e i poteri. La censura sulla qualificazione giuridica è, inoltre, inammissibile se non dedotta nei motivi di appello. Il diniego delle attenuanti generiche è congruamente motivato quando la Corte territoriale valorizzi la gravità e la reiterazione dei fatti e la personalità dell’imputato.
Il Fatto
Due dipendenti di una struttura sanitaria pubblica, addetti alla gestione del trattamento economico, venivano condannati per i reati di corruzione e truffa ai danni dello Stato, per avere inserito voci retributive fittizie nel sistema informatico degli statini paga, con erogazione di emolumenti non dovuti per complessivi 340.028,88 euro.
Accanto a loro veniva giudicato un terzo soggetto, estraneo alla pubblica amministrazione, indicato come intermediario: secondo l’accusa, avrebbe fatto da collegamento tra i dipendenti indebitamente favoriti e la funzionaria titolata ad accedere al sistema informatico. La Corte di appello confermava la condanna, riqualificando il ruolo dell’intermediario come concorso in corruzione. Gli imputati ricorrevano in Cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge entrambi i ricorsi. Quanto alla posizione della funzionaria, il Collegio ricorda che non sono deducibili censure sulla valutazione probatoria diverse dalla mancanza, dalla manifesta illogicità o dalla contraddittorietà della motivazione su aspetti essenziali, richiamando Sez. 2 n. 9106 del 12.02.2021 e Sez. 6 n. 13809 del 17.03.2015. Il ricorso tentava una diversa lettura dei fatti, preclusa in sede di legittimità.
La Corte valorizza la tempistica e il contenuto dei colloqui intercettati, avvenuti subito dopo le verifiche interne sulle irregolarità, che spingevano i dipendenti favoriti a restituire le somme e a recuperare il prezzo della corruzione. Da qui il nesso sinallagmatico tra l’atto contrario ai doveri d’ufficio e la dazione illecita. La mancata restituzione da parte della funzionaria, unita alle ammissioni raccolte, consolida la prova dell’accordo corruttivo.
Quanto alla truffa, la Corte osserva che la ricorrente aveva qualifica, mansioni e accesso al sistema informatico, e conosceva l’iter corretto per la corresponsione degli arretrati relativi agli assegni familiari, non osservato nei casi scoperti. Il mancato rinvenimento dei fascicoli in archivio non esclude la responsabilità, in presenza di altri elementi probatori.
La parte più rilevante riguarda la posizione dell’intermediario. La difesa sosteneva che questi, privo della qualifica necessaria a operare sul sistema, dovesse rispondere di traffico di influenze illecite. La Corte esclude la riqualificazione: l’art. 346-bis cod. pen. opera “fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter“, sicché il rapporto è di stretta sussidiarietà. Strutturalmente, il traffico di influenze si distingue per la connotazione causale del prezzo, destinato a retribuire solo l’opera di mediazione e non, neppure in parte, l’agente pubblico (Sez. 6 n. 29789 del 27.06.2013).
L’intermediario che collega corruttore e corrotto risponde dunque di corruzione, come affermato da Sez. 6 n. 3606 del 20.10.2016, Sez. 6 n. 24535 del 10.04.2015 e Sez. 6 n. 33435 del 04.05.2006. Il contributo dell’extraneus era anello essenziale del collegamento, con piena consapevolezza dell’illiceità. La richiesta di riqualificazione era, peraltro, motivo non dedotto in appello. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte territoriale aveva congruamente motivato il diniego in base alle gravi modalità dei fatti, alla reiterazione e alla personalità degli imputati. I ricorsi sono rigettati, con condanna alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in 4.791,00 euro oltre accessori.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Art. 319-ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari
- Art. 346-bis c.p. – Traffico di influenze illecite