Revoca della patente e misura di prevenzione: necessaria la verifica del nesso (Cass. pen. Sez. I n. 10332 del 14.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di cui all’art. 73 d.lgs. n. 159/2011 è configurabile, in seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 73 pronunciata dalla Corte costituzionale n. 116 del 2024, solo quando la revoca o la sospensione del titolo abilitativo alla guida sia stata disposta in ragione della pericolosità sociale accertata con la misura di prevenzione personale. Spetta al giudice del merito accertare, mediante acquisizione del provvedimento prefettizio, la effettiva causa della revoca: se questa si fondi su motivi diversi dalla pericolosità espressa nella misura di prevenzione, il reato non può ritenersi consumato. È invece inconferente il rilievo secondo cui il provvedimento di aggravamento della misura fosse ancora impugnabile al momento del fatto, poiché l’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 esclude l’effetto sospensivo dell’impugnazione sul decreto prefettizio di revoca.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, era stato sorpreso alla guida di un autoveicolo dopo la revoca della patente disposta con decreto prefettizio. La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 16.09.2024, aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di cui all’art. 73 d.lgs. n. 159/2011, con concessione delle attenuanti generiche.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e un vizio di motivazione anche alla stregua della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2024. Sosteneva che la revoca prefettizia era temporalmente sganciata dalla misura di prevenzione in corso e non più compatibile con il principio di offensità, anche in ragione della depenalizzazione della guida senza patente. Rilevava, inoltre, che il provvedimento di aggravamento era stato notificato cinque giorni prima del fatto contestato e non era ancora definitivo perché impugnabile.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte accoglie il ricorso e annulla con rinvio. Il percorso argomentativo muove dalla sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 73 d.lgs. n. 159/2011 nella parte in cui prevede come reato la condotta di chi, sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, si ponga alla guida dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni del codice della strada, senza che la ragione della revoca sia rinvenibile nella pericolosità sociale accertata con il provvedimento applicativo della misura.
Nel caso esaminato, la revoca della patente risultava disposta con decreto prefettizio la cui notifica era intervenuta dopo il provvedimento applicativo della misura, ma il relativo atto non risultava allegato al fascicolo. Da qui l’impossibilità di verificare se, alla data del fatto, la revoca fosse stata determinata dalla pericolosità espressa nella misura di prevenzione già disposta. La Corte sottolinea che non vi è prova di tale nesso causale.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità espressasi nello stesso senso (Sez. Un. n. 44259 del 2024). Per verificare se il caso rientri tra le ipotesi escluse dalla Corte costituzionale, è necessario annullare la sentenza con rinvio alla Corte di appello di Caltanissetta, che in sede di nuovo giudizio dovrà acquisire il decreto prefettizio e valutarne il contenuto. Se la revoca sarà stata disposta per motivi diversi dalla pericolosità sociale, il reato non potrà ritenersi consumato; altrimenti si attribuirebbe rilevanza a una condizione soggettiva sganciata dalla necessità di preservare interessi meritevoli di tutela.
Quanto all’ulteriore rilievo del ricorrente, la Corte lo reputa inconferente. Anche a voler considerare il provvedimento di aggravamento ancora impugnabile al momento del fatto, l’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 stabilisce che l’impugnazione del provvedimento applicativo della misura di prevenzione non ha effetto sospensivo del decreto prefettizio di revoca della patente. La circostanza, pertanto, non incide sulla configurabilità del reato.
Nota della Redazione
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