Danno da penale verso terzi non attuale e prova del pregiudizio effettivo (Cass. civ. Sez. II n. 23753 del 23.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità da inadempimento contrattuale, per il sorgere del diritto al risarcimento non è sufficiente la prova dell’inadempimento del debitore, ma occorre la prova del pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato. Non è risarcibile la penale che il committente assume di dover corrispondere a un terzo promissario acquirente quando la pretesa non è attuale e la sua verificazione, alla stregua delle emergenze di causa, risulta inverosimile. Il concreto pagamento non è elemento costitutivo dell’obbligazione risarcitoria, ma il danno deve risultare accertato e non meramente possibile.

Il Fatto

Con decreto il Tribunale ha ingiunto alla committente il pagamento di quanto dovuto per le opere eseguite dalla ditta appaltatrice. La committente ha proposto opposizione, contestando l’importo e chiedendo il risarcimento dei danni da illegittima occupazione del cantiere. Il Tribunale ha accolto parzialmente l’opposizione e, in riduzione, ha condannato la committente.

La sentenza è stata impugnata in via principale dalla committente, che ha contestato l’esclusione dal calcolo dei danni della penale che assumeva di dover pagare a un promissario acquirente di un appartamento, e in via incidentale dalla controparte, sul calcolo degli interessi passivi. La Corte d’appello ha rigettato l’appello principale e accolto parzialmente quello incidentale. La committente ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte d’appello aveva riconosciuto il titolo del risarcimento nell’illegittima occupazione del cantiere, ma aveva escluso la voce di danno costituita dalla penale verso il terzo. La ricorrente ha sostenuto che, provato l’obbligo contrattuale e il ritardo imputabile all’appaltatrice, la voce andava risarcita anche in assenza del concreto pagamento.

La Suprema Corte ha confermato il rigetto. In tema di responsabilità da inadempimento contrattuale, per il sorgere del diritto al ristoro dei danni non basta la prova dell’inadempimento, ma deve essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del danneggiato (richiamata Cass. n. 437/2021). Il pagamento concreto della penale non è elemento costitutivo dell’obbligazione, ma il danno deve comunque essere accertato e non solo possibile.

La pretesa è stata ritenuta non attuale. La committente non aveva dedotto di avere stipulato il definitivo di compravendita con il corrispettivo decurtato della penale, né aveva allegato le ragioni per le quali la stipulazione, prevista entro la fine del 2009, non era intervenuta. Il danno, se all’epoca era solo possibile, risultava all’attualità insussistente e di verificazione inverosimile.

La Corte ha aggiunto che non risultava provato che gli accordi con l’appaltatrice prevedessero la stessa data di consegna indicata nei contratti preliminari: il cronoprogramma fissava la consegna tra la fine del 2008 e gli inizi del 2009, mentre la clausola verso il terzo acquirente indicava il maggio del 2008. La mancata prova del nesso tra ritardo dell’appaltatrice e penale verso il terzo escludeva il pregiudizio.

Infondati sono stati ritenuti anche i motivi sul calcolo degli interessi passivi. La Corte d’appello aveva esaminato l’apertura di credito, ma ne aveva escluso la riferibilità ai lavori di ristrutturazione oggetto di causa e l’effettiva utilizzazione con addebito sul conto. Quanto alla deposizione del teste, la Corte territoriale l’aveva ritenuta priva di effettiva efficacia probatoria, trattandosi di valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato rigettato; le spese sono state liquidate in favore dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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