Questioni nuove in appello e detraibilità IVA su costi indeducibili (Cass. civ. Sez. V n. 5488 del 02.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, l’atto d’appello non si sottrae al principio generale secondo cui i motivi del gravame segnano i limiti del riesame, con la conseguenza che resta precluso all’appellante sollevare nuove questioni, non rilevabili d’ufficio, che esigano ulteriori accertamenti e implichino un ampliamento del dibattito. Tuttavia, la questione della detraibilità dell’IVA relativa ai costi contestati non è nuova in appello quando l’originaria impugnazione investiva l’integrale annullamento dell’avviso di accertamento, che aveva disposto sia il recupero di maggior IRPEF e IRAP per indeducibilità dei costi, sia il recupero dell’IVA afferente agli stessi costi. È pertanto erronea la pronuncia che dichiari inammissibile per novità la questione, ove essa risulti già contenuta nell’atto introduttivo del primo grado.

Il Fatto

A seguito di un processo verbale di constatazione, l’Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento con cui disconosceva la deducibilità dei costi sostenuti dal contribuente per servizi di visure ipocatastali, recuperando maggior IRPEF, IRAP e IVA e irrogando sanzioni.

Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva in parte il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in appello, riconosceva invece la piena deducibilità dei costi. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo tra l’altro l’omessa pronuncia sulla richiesta di annullamento dell’IVA.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/92 e dell’art. 112 cod. proc. civ. per omissione di pronuncia, poiché la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto questione nuova, e come tale inammissibile, quella relativa alla detraibilità dell’IVA.

La Corte ha richiamato il principio generale per cui i motivi del gravame segnano i limiti del riesame, con preclusione per l’appellante di sollevare nuove questioni non rilevabili d’ufficio, richiamando il precedente Cass., Sez. I, 11 maggio 1990, n. 4044.

Nel caso concreto, il contribuente aveva chiesto fin dal primo grado l’integrale annullamento dell’avviso di accertamento, che aveva disposto sia il recupero di maggior IRPEF e IRAP conseguenti alla indeducibilità dei costi, sia il recupero dell’IVA afferente a tali costi.

Ne discende l’erroneità della pronuncia di inammissibilità, poiché la questione non poteva essere qualificata come nuova in appello. L’accoglimento del primo motivo ha determinato l’assorbimento del secondo, con cui si prospettava la violazione dell’art. 19 d.P.R. n. 633/72 in tema di indetraibilità dell’IVA.

La sentenza è stata pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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