Revocatoria fondi patrimoniali, ricorso inammissibile senza riproduzione degli atti (Cass. civ. Sez. III n. 12382 del 09.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che censuri il rigetto di un’azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. è inammissibile quando non riproduca gli atti e i documenti posti a fondamento delle censure, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.. La Corte non può essere chiamata a una rivalutazione degli elementi processuali e probatori del giudizio di merito, né ad accertamenti di fatto preclusi in sede di legittimità. Il provvedimento sulle richieste istruttorie è censurabile per violazione del diritto alla prova ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. solo se il giudice di merito affermi preclusioni insussistenti o l’inammissibilità del mezzo per ragioni avulse dalla sua rilevanza; il ricorso è però inammissibile ove non illustri la decisività del mezzo di prova non ammesso.
Il Fatto
Una banca, allegando di essere creditrice di somme rilevanti verso due fideiussori di società, convenne davanti al Tribunale i due fideiussori e i rispettivi coniugi per ottenere la revocatoria, ex art. 2901 cod. civ., di due atti costitutivi di fondo patrimoniale con cui, contemporaneamente e presso lo stesso notaio, i coniugi avevano conferito tutti i propri beni, rendendoli impermeabili alle azioni dei creditori.
I convenuti contestarono la qualità di creditrice della banca, deducendo contenziosi in corso su anatocismo e usura. Il Tribunale accolse la domanda con ordinanza ex art. 702-bis cod. proc. civ.; la Corte d’Appello di Ancona rigettò l’appello, ritenendo integrati tutti i presupposti della revocatoria. I soccombenti proposero ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
I due motivi sono esaminati congiuntamente perché connessi e sono dichiarati inammissibili. Con il primo si deduceva la violazione dell’art. 2901, primo comma, cod. civ. sotto il profilo della scientia damni e dell’eventus damni, contestando l’esistenza di un valido rapporto di credito e sostenendo che la debitrice principale non avesse cessato l’attività, conservando beni idonei a soddisfare la garanzia patrimoniale. Con il secondo si censurava il rigetto delle richieste istruttorie volte a dimostrare l’esistenza di altre garanzie.
La Corte rileva anzitutto un vizio di formulazione: i ricorrenti non hanno debitamente riprodotto nel ricorso gli atti e i documenti posti a fondamento delle censure, in violazione del requisito prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. Essi si limitano ad apodittici riferimenti a crediti dei fideiussori verso la banca, senza riportarne il contenuto, senza indicare gli atti processuali e senza precisarne la collocazione nei fascicoli, così da renderne impossibile l’esame. Il principio è quello delle Sezioni Unite n. 34469 del 27.12.2019.
In secondo luogo, al di là della formale intestazione dei motivi, i ricorrenti richiedono in sostanza una rivalutazione degli elementi processuali e probatori del merito, presupponente accertamenti di fatto preclusi in sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo, la Corte ricorda che il provvedimento sulle richieste istruttorie è censurabile per violazione del diritto alla prova ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. quando il giudice affermi preclusioni o decadenze insussistenti, oppure l’inammissibilità del mezzo per motivi che prescindano dalla valutazione della sua rilevanza rispetto al tema controverso e al compendio probatorio, o ancora per vizio di motivazione sull’attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti. Ne consegue che è inammissibile il ricorso ove, come nella specie, non risulti illustrata la decisività del mezzo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione (Cass. n. 30810 del 06.11.2023; Cass. n. 16214 del 17.06.2019; Cass. n. 18285 del 25.06.2021).
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., oltre all’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.
Nota della Redazione
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