Inammissibile il motivo di ricorso che prospetta questioni nuove in cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 21423 del 31.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di legittimità, i motivi di ricorso per cassazione devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti la prospettazione di questioni nuove. Grava sul ricorrente l’onere di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito e di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, onde consentire alla Suprema Corte il controllo ex actis della veridicità dell’asserzione prima di esaminare il merito. In difetto, il motivo è inammissibile, non essendo sufficiente che la questione sia astrattamente rilevabile d’ufficio.

Il Fatto

Una società di leasing immobiliare, insieme a due fideiussori, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva respinto il loro gravame. In primo grado erano state rigettate le domande di accertamento della nullità del contratto di leasing — per asserita riduttiva valutazione del valore dell’immobile, natura usuraria e vessatorietà di una clausola — oltre alle domande risarcitorie e di inefficacia delle fideiussioni; era stata invece accolta la riconvenzionale della concedente, con condanna al pagamento dei canoni scaduti e non pagati.

La Corte di appello aveva escluso la nullità contrattuale sotto tutti i profili dedotti, l’illegittimità del patto commissorio e la violazione della buona fede nel recesso dal contratto di locazione. Il ricorso è affidato a quattro motivi e la concedente ha resistito con controricorso, depositando memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i quattro motivi, che investono due distinte questioni: il cumulo tra il diritto alla restituzione dell’immobile concesso in leasing a seguito della risoluzione anticipata e il diritto alla corresponsione delle rate scadute, con la relativa liceità della penale contrattuale; e la validità delle fideiussioni, contestata per contrarietà alla disciplina antitrust in quanto frutto di intese restrittive vietate.

Il Collegio rileva che, anche prescindendo da ogni considerazione sulla ritualità della prospettazione, le censure sono inammissibili per l’assenza di una esplicita indicazione dei paradigmi normativi da esaminare. Le doglianze, in particolare quelle relative alle fideiussioni, non risultano essere state trattate dal giudice di appello.

Da qui l’affermazione del principio processuale: in una siffatta evenienza è onere della parte ricorrente allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, onde consentire alla Corte di verificare l’ammissibilità delle censure sotto il profilo dell’assenza di novità, oltre che la loro fondatezza. I motivi devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa in sede di legittimità la prospettazione di questioni nuove.

La Corte richiama sul punto un consolidato orientamento (Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013), secondo cui non sono prospettabili per la prima volta in cassazione le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi di merito, né rilevabili d’ufficio (Cass. n. 25319 del 2017; Cass. n. 17041 del 2013; Cass. n. 7981 del 2007), posto che il giudizio di legittimità ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo e alle questioni di diritto proposte (Cass. n. 4787 del 2012).

I motivi, inoltre, non sono autosufficienti: i ricorrenti non hanno indicato dove e quando le questioni siano state prospettate nei pregressi gradi di giudizio, laddove era loro onere precipuo indicare lo specifico atto del giudizio precedente, per consentire il controllo ex actis prima dell’esame del merito. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente alle spese di legittimità e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *