Querela di falso ammessa sulla firma dell’avviso della raccomandata informativa (Cass. civ. Sez. II n. 31395 del 02.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il perfezionamento della notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. richiede, a pena di nullità, il compimento di tutte le formalità ivi prescritte: deposito dell’atto nella casa comunale, affissione dell’avviso, spedizione al destinatario della raccomandata informativa e sua effettiva ricezione. La querela di falso è pertanto ammissibile avverso l’avviso di ricezione della cd. raccomandata informativa, atto che non tiene luogo dell’atto da notificare ma assolve una finalità informativa. Ove sia provata l’apocrifia della firma apposta a nome del destinatario, il procedimento notificatorio non può ritenersi utilmente concluso, salvo che il mittente dimostri che l’atto sia stato comunque ritirato dal destinatario presso la casa comunale.

Il Fatto

I ricorrenti avevano evocato in giudizio la controricorrente innanzi al Tribunale, chiedendo l’accertamento di uno sconfinamento e la condanna al rilascio della porzione di terreno occupata, alla demolizione delle opere e al risarcimento del danno. Il Tribunale accoglieva integralmente la domanda, resa nella contumacia della convenuta.

Quest’ultima proponeva appello tardivo, dichiarando di non aver mai ricevuto la notificazione della citazione introduttiva e disconoscendo la firma apposta a suo nome sull’avviso di ricezione della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., con apposita querela di falso. Il giudizio di appello veniva sospeso; il Tribunale accertava la falsità della sottoscrizione. Il successivo gravame dei ricorrenti era rigettato dalla Corte di Appello, che confermava la decisione di primo grado. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Le tre censure, tutte attinenti alla natura della raccomandata informativa e all’ammissibilità della querela di falso, sono esaminate congiuntamente. La Corte affronta con priorità il motivo relativo all’art. 2700 c.c., con cui i ricorrenti negavano valenza di atto pubblico all’avviso di ricezione. Il motivo è inammissibile, perché non attinge la duplice ratio della decisione impugnata: da un lato la mancata contestazione della natura apocrifa della firma, dall’altro la mancata dimostrazione che l’indirizzo fosse riferibile alla destinataria o a un familiare abilitato.

Infondato è invece il motivo sull’art. 140 c.p.c. La Corte richiama il principio per cui la raccomandata informativa, avendo finalità informativa e non tenendo luogo dell’atto da notificare, non è soggetta alle disposizioni sulla notificazione a mezzo posta, ma solo a quelle sulla raccomandata ordinaria, fatta salva la querela di falso (Cass. Sez. VI n. 24780 del 2018).

La verifica del perfezionamento non si limita alla sola spedizione ma si estende a tutte le formalità prescritte dalla norma. Alcune sono oggetto di diretta attestazione dell’ufficiale giudiziario; altre vanno accertate ex post, tra cui l’effettivo ritiro dell’atto o la ricezione della comunicazione informativa. Resta salva la possibilità per il destinatario di dimostrare il mancato raggiungimento, senza sua colpa, della finalità informativa.

Ne consegue che, provata anche a mezzo di querela di falso l’apocrifia della firma, il procedimento non può ritenersi concluso, a meno che il mittente non dimostri che l’atto sia stato comunque ritirato dal destinatario presso la casa comunale. I ricorrenti non hanno né dimostrato né dedotto tale circostanza.

La Corte richiama Cass. Sez. V n. 24497 del 2024, Cass. Sez. I n. 8071 del 1996 e Cass. Sez. VI n. 9782 del 2018, confermando che è necessaria l’effettiva ricezione della raccomandata informativa. Disattesi il secondo e il terzo motivo, il primo è dichiarato inammissibile per irrilevanza: la Corte di Appello non aveva affatto ritenuto preclusa la valutazione sull’ammissibilità della querela. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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