Nessun regime di quiescenza del Corpo forestale per chi non transita (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 48 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il regime di quiescenza dell’ordinamento di provenienza è conservato, ai sensi dell’art. 18, comma 11, d.lgs. n. 177/2016, esclusivamente dal personale del disciolto Corpo forestale dello Stato che sia effettivamente transitato nelle amministrazioni di destinazione individuate dall’art. 12, comma 1, del medesimo decreto. Colui che, destinato all’Arma dei Carabinieri, si dimetta prima del transito non matura alcun titolo alla conservazione del regime speciale, con la conseguenza che al relativo trattamento pensionistico si applica il regime generale. In tal caso il riferimento è al regime degli impiegati civili dello Stato, con età pensionabile fissata al compimento del sessantasettesimo anno di età. La domanda di pensione di vecchiaia fondata sulla disciplina del comparto sicurezza è, pertanto, infondata.

Il Fatto

Il ricorrente ha fatto parte del disciolto Corpo forestale dello Stato dal 1990 sino al 31 dicembre 2016, con la qualifica di Assistente Capo. In forza della riforma avviata con la legge n. 124/2015 e attuata con il d.lgs. n. 177/2016, il Corpo è stato sciolto e il personale ricollocato in massima parte nell’Arma dei Carabinieri e in altre amministrazioni. Destinato all’Arma, il ricorrente ha presentato dimissioni dal Corpo in data 16 novembre 2016 e, da allora, non ha più lavorato in attesa del raggiungimento dell’età pensionabile.

In vista del compimento del sessantesimo anno di età ha presentato all’INPS domanda di pensione di vecchiaia, calcolata sulla disciplina del comparto sicurezza e dunque con decorrenza dal 1° settembre 2024. L’INPS ha respinto la domanda, rappresentando che il ricorrente risulta cessato dal servizio il 31 dicembre 2016 senza diritto a pensione e che, per il sorgere del diritto, deve raggiungere il requisito anagrafico previsto per il personale civile, pari a sessantasette anni. Ritenuta illegittima la decisione, ha adito la Corte dei conti. L’INPS ha chiesto il rigetto; il Ministero dell’Agricoltura ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e chiesto la chiamata in causa del Ministero della Difesa.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta anzitutto la richiesta di chiamata in causa del Ministero della Difesa avanzata dal Ministero dell’Agricoltura, rilevando che la causa è matura per la decisione. Nel merito, la domanda è dichiarata infondata.

Il fulcro del ragionamento è la inapplicabilità della norma invocata dal ricorrente. L’art. 18, comma 11, d.lgs. n. 177/2016 — secondo cui il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nelle amministrazioni di cui all’art. 12, comma 1, conserva il regime di quiescenza dell’ordinamento di provenienza — presuppone, per la sua stessa formulazione, l’avvenuto transito in altra amministrazione.

Il ricorrente, non essendo transitato, ha perduto il regime speciale di provenienza. La Corte applica il principio per cui, in difetto del transito, opera il regime generale, dovendosi fare riferimento alla disciplina pensionistica vigente all’atto del collocamento in quiescenza.

Su tale base, il parametro applicabile è quello degli impiegati civili dello Stato, con età fissata al compimento del sessantasettesimo anno. La Corte reputa che l’INPS abbia correttamente applicato tale requisito in sede di reiezione della domanda, confermando la determinazione dell’Istituto.

Quanto alle spese, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni legate alla assoluta novità della questione, queste sono compensate al 75%; per il residuo 25% seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi dell’art. 152 bis c.p.c. richiamato dall’art. 158, comma 2, del codice di giustizia contabile, in complessivi 500,00 euro ciascuno in favore dell’INPS e del Ministero, oltre accessori, con riduzione del 20% a favore del Ministero stante la sua rappresentanza personale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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