Quietanze non disconosciute e querela di falso inammissibile: prova del pagamento (Cass. civ. Sez. II n. 19900 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La querela di falso proposta in appello avverso una scrittura privata è inammissibile quando i mezzi di prova dedotti non siano astrattamente idonei a privare il documento della sua efficacia probatoria. In difetto di querela ammissibile e di tempestivo e specifico disconoscimento, le scritture private recanti quietanze di pagamento conservano piena efficacia confessoria ai sensi dell’art. 2702 c.c. La confessione stragiudiziale, ai sensi dell’art. 2732 c.c., è revocabile solo per errore di fatto o violenza, non essendo sufficiente a caducarla la mera mancata tracciabilità delle somme. L’inottemperanza all’ordine di esibizione documentale non assume rilievo decisivo a fronte di una prova documentale dotata di preponderante efficacia probatoria.

Il Fatto

La controversia origina dalla vendita di un compendio ereditario, composto da terreni agricoli e da un’azienda agrituristica. Tre eredi, tramite un procuratore speciale, avevano venduto i terreni a una società agricola; una quarta erede aveva ceduto autonomamente l’azienda. Le venditrici dei terreni hanno contestato di non aver ricevuto il corrispettivo pattuito, eccezion fatta per un modesto importo.

In primo grado il Tribunale ha rigettato le domande, ritenendo provato il pagamento sulla base di due scritture private di quietanza non disconosciute. La Corte d’appello, in parziale riforma, ha dichiarato inammissibile la querela di falso per inidoneità dei mezzi di prova e ha confermato l’efficacia confessoria delle quietanze; ha invece riconosciuto la comproprietà dell’azienda agrituristica, già parte della comunione ereditaria. Le attrici ricorrono in cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 1427 c.c. per mancato riconoscimento del dolo contrattuale. La Corte rigetta la censura rilevando che la decisione impugnata si armonizza con l’indirizzo secondo cui, come affermato da Cass. SU n. 19888/2014, la confessione stragiudiziale è revocabile solo per errore di fatto o violenza. Le dichiarazioni di quietanza, coeve alle procure e sottoscritte dalle parti, hanno valore confessorio; la coerenza della condotta negoziale delle ricorrenti depone contro l’ipotesi di dolo rilevante.

Il secondo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 1199 c.c., sostenendo che una presunta ammissione del procuratore di non aver trasferito materialmente la somma avrebbe dovuto annullare l’efficacia probatoria della quietanza. La Corte richiama l’indirizzo di Cass. n. 15699/2002: la valutazione di ammissibilità della querela di falso esige mezzi di prova astrattamente idonei, ma il giudice può rigettarla se l’infondatezza dell’allegazione è manifesta. In difetto di querela ammissibile, le scritture non contestate nei modi di legge conservano piena efficacia probatoria ai sensi dell’art. 2702 c.c. e dell’art. 355 c.p.c.

Il terzo motivo censura la violazione degli artt. 1710 e ss. c.c. per responsabilità del mandatario. La Corte osserva che la caducazione della censura è conseguenza logica del rigetto delle precedenti: accertato il pagamento del prezzo sulla base delle quietanze rilasciate dalle stesse mandanti, viene meno il presupposto fattuale della pretesa risarcitoria e dell’obbligo di rendiconto. L’apprezzamento di merito secondo cui l’operato del procuratore si è esaurito nella stipula dell’atto pubblico è congruamente motivato e incensurabile in sede di legittimità.

Il quarto motivo deduce la violazione degli artt. 115, 112, 1421 e 1418 c.c., per non aver tratto conseguenze dalla mancata esibizione della documentazione bancaria e per non aver rilevato d’ufficio la nullità del contratto. La Corte giudica infondata la censura: la mancata ottemperanza all’ordine di esibizione è stata esplicitamente considerata, ma ritenuta non decisiva nell’esercizio del libero apprezzamento delle prove, a fronte della preponderante efficacia delle quietanze. La pretesa nullità rilevabile d’ufficio si fonda su una divergenza che non integra alcuna delle ipotesi di legge, essendo già esclusa l’illiceità della causa. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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