Obbligazione di pagamento dell’acqua dissalata tra legge regionale e contratto scritto (Cass. civ. Sez. I n. 20308 del 20.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di gestione degli impianti di dissalamento delle acque marine disciplinata dalla legge Regione Sicilia n. 134 del 15/11/1982, l’obbligazione di pagamento del corrispettivo per l’acqua dissalata ceduta all’ente cessionario non sorge direttamente dalla legge, ma presuppone la stipulazione del contratto scritto che il gestore è tenuto a concludere con ciascun utente, come previsto dall’art. 3, comma 2, della legge regionale e ribadito dall’art. 19 della convenzione di affidamento. La tariffa, quale corrispettivo del servizio idrico, assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio e ricomprende il reddito operativo, ma non l’utile di impresa. Ne consegue che l’indennità liquidata ex art. 2041 cod. civ. per le prestazioni rese in assenza di valido contratto va determinata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita, con esclusione del lucro cessante.
Il Fatto
La Regione Sicilia, proprietaria degli impianti di dissalazione di Lipari e Porto Empedocle, dopo una gara ad evidenza pubblica andata deserta, affidava la gestione a una società mediante convenzioni stipulate nel gennaio 2001. La società gestrice produceva e cedeva acqua dissalata all’ente acquedottistico regionale e a un comune, che pagavano fino al 2005 e poi cessavano i versamenti.
La gestrice citava in giudizio l’ente, la Presidenza della Regione e l’Assessorato competente, chiedendo la condanna solidale al pagamento delle somme per l’acqua fornita e, in subordine, il risarcimento per responsabilità precontrattuale e l’indennizzo per ingiustificato arricchimento. Il Tribunale accoglieva la domanda nei confronti dell’ente e dell’Assessorato, ritenendo l’obbligo di pagamento derivante direttamente dalla legge. La Corte d’appello ribaltava tale conclusione, escludendo l’obbligazione ex lege e riconoscendo solo l’indennizzo ex art. 2041 cod. civ., decurtato del 15% per escludere l’utile di impresa. La società ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con cui la ricorrente sosteneva che l’obbligazione dell’ente cessionario avesse fonte normativa e non negoziale. Il motivo è infondato. La Corte rileva che l’art. 3, comma 2, della legge Regione Sicilia n. 134 del 15/11/1982 impone espressamente al gestore di stipulare con ciascun utente un apposito contratto, e che l’art. 19 della convenzione del 2001 ribadisce tale obbligo. L’interpretazione delle convenzioni offerta dal giudice di merito è plausibile e adeguatamente motivata.
La Corte ricorda che chi denuncia in cassazione un errore nell’interpretazione di una clausola contrattuale deve specificare i canoni legali asseritamente violati e il modo in cui il giudice se ne è discostato, non potendo limitarsi a contrapporre la propria lettura a quella accolta in sentenza. L’accertamento della volontà delle parti è indagine di fatto, censurabile solo per violazione dei canoni degli artt. 1362 e ss. cod. civ. Tale onere non è stato assolto.
Quanto al secondo motivo, con cui si prospettava l’obbligazione contrattuale e la natura di contratto a favore del terzo ex art. 1411 cod. civ., la Corte lo dichiara inammissibile per difetto di autosufficienza e perché introduce questioni nuove, non affrontate in appello. Nel merito, osserva che l’ente cessionario non sarebbe mero beneficiario di diritti, dovendo sopportare gli oneri del costo di acquisto dell’acqua. La Corte ribadisce inoltre la necessità della forma scritta, a pena di nullità, per i contratti della pubblica amministrazione stipulati a trattativa privata, richiamando l’art. 17 del r.d. n. 2440/1923.
Il terzo motivo concerne la quantificazione dell’indennizzo ex art. 2041 cod. civ. La Corte conferma che l’indennità va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale, con esclusione dell’utile di impresa, richiamando le Sezioni Unite n. 23385 del 2008. La tariffa del servizio idrico copre i costi di investimento e di esercizio e ricomprende il reddito operativo, sicché era possibile operare la decurtazione. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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