Prescrizione del danno risarcibile ex art. 2043 cod. civ. per i soci: il dies a quo coincide con la conoscibilità del danno (Cass. civ. Sez. III n. 27877 del 13.10.2021)
Principi di diritto (Massima)
In materia di illecito civile, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal momento in cui il danneggiato ha avuto reale e concreta percezione dell’esistenza e gravità del danno, nonché della sua addebitabilità a un determinato soggetto, ovvero dal momento in cui avrebbe potuto avere tale percezione usando l’ordinaria diligenza. La dichiarazione di fallimento comporta, a norma dell’art. 43 l. fall., la perdita della capacità di stare in giudizio del fallito nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore. La capacità processuale residuale del fallito sussiste solo in caso di inerzia degli organi fallimentari determinata da totale disinteresse, non anche quando consegua a una negativa valutazione di convenienza della controversia.
Il Fatto
Una società e due soci convenivano in giudizio la controparte contrattuale e i suoi amministratori, proponendo domanda di annullamento del contratto di master franchising per dolo, nonché domanda di ripetizione dell’indebito e risarcitoria. Nel corso del giudizio, la società era dichiarata fallita e il giudizio veniva riassunto nei confronti della curatela. Il Tribunale dichiarava improcedibile l’azione della società fallita e prescritto il diritto al risarcimento fatto valere in proprio dai soci. La Corte d’Appello confermava la decisione, dichiarando inammissibile l’appello della fallita, per essere la procura alle liti rilasciata dall’amministratore privo di poteri, e rigettando l’appello dei soci per intervenuta prescrizione dell’azione aquiliana.
La Motivazione della Corte
Quanto al ricorso dei soci, la Corte di legittimità ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che, qualificata l’azione come extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., ha individuato il dies a quo della prescrizione nel momento in cui il danno e il suo meccanismo causativo erano già noti o conoscibili con l’ordinaria diligenza. La censura volta a contestare l’identità della causa petendi tra il giudizio del 2007 e quello del 2012 è stata ritenuta infondata, poiché la sentenza impugnata si regge sull’identità dei fatti osservati nella loro complessità, essendo i mancati ricavi configurabili sia come danno da inadempimento sia come effetto di una condotta decettiva.
La Corte ha dichiarato inammissibili le censure per difetto di specificità ex art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., non avendo i ricorrenti trascritto o localizzato gli atti processuali da cui evincere l’avvenuta allegazione della controeccezione sull’applicabilità del termine di prescrizione ex art. 2947, terzo comma, cod. civ. connesso al reato di truffa. In ogni caso, il decreto di archiviazione non è equiparabile a una sentenza irrevocabile di condanna e non determina l’applicazione automatica del termine più lungo previsto per il reato.
In relazione al ricorso della società fallita, la Corte ha affermato che il principio della ratifica degli atti compiuti dal falsus procurator non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale. La procura rilasciata da un soggetto privo del potere di rappresentanza è viziata ab origine e non è suscettibile di sanatoria ex art. 182 cod. proc. civ.
La Corte ha, infine, escluso la sussistenza di una capacità processuale residuale della fallita, poiché il curatore non era rimasto inerte, avendo espressamente valutato la non convenienza della costituzione in giudizio per la massa dei creditori. Tale valutazione, incensurabile in sede di legittimità, impedisce di configurare la legittimazione sussidiaria del fallito. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha rigettato entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti alla refusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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