Notifica nulla del decreto ingiuntivo e decorrenza del termine per l’opposizione (Cass. civ. Sez. II n. 19814 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Qualora la notifica iniziale di un decreto ingiuntivo sia nulla e sia seguita da una successiva notifica valida, il termine perentorio per proporre opposizione ex art. 641 c.p.c. decorre da quest’ultima notifica valida, da intendersi quale rinnovazione della precedente notifica nulla. La notifica nulla non produce effetti e non fa decorrere il termine per opporsi. La successiva notifica valida determina la sanatoria della notifica precedente viziata. Non rileva, in senso contrario, l’eventuale finalità di rinnovazione del precetto divenuto inefficace, giacché la nuova notifica del titolo monitorio assume autonoma funzione di rinnovazione della notifica nulla.
Il Fatto
Un creditore ottenne dal Giudice di Pace un decreto ingiuntivo per il corrispettivo di una fornitura di merci, emesso con clausola di provvisoria esecuzione. La notifica iniziale fu eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ma la raccomandata informativa fu restituita al mittente prima del compimento della giacenza, poiché il destinatario risultava sconosciuto all’indirizzo indicato.
In seguito il creditore notificò nuovamente il decreto, unitamente al precetto. La società ingiunta propose opposizione, eccependo l’inefficacia del provvedimento monitorio per tardività della notifica. Il Giudice di Pace rigettò l’opposizione; il Tribunale di Taranto, in appello, confermò la decisione, qualificando la prima notifica come nulla ma non sanata da tempestiva opposizione, e l’opposizione successiva come tardiva, con conseguente inammissibilità ed esclusione dell’esame nel merito.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via pregiudiziale il motivo relativo agli artt. 476, 479 e 480 c.p.c. e ne rileva la fondatezza. Il giudice di merito aveva escluso che il creditore avesse inteso rinnovare la notifica del titolo e del precetto per sanare la nullità precedente, ritenendo che la nuova notifica si spiegasse solo per la sopravvenuta inefficacia del precetto.
Per la Cassazione questa conclusione non considera il rilievo oggettivo della nuova notifica del provvedimento monitorio, effettuata dopo la notifica nulla. Se la notifica iniziale è nulla e segue una notifica valida, il termine perentorio per l’opposizione decorre da quest’ultima, intesa come rinnovazione della precedente.
Il principio si fonda sulla natura della notifica nulla, che non produce effetti: il termine per opporsi inizia a decorrere dal momento della successiva notifica in rinnovazione, che determina la sanatoria della notifica nulla. La Corte richiama, a contrario, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3009 del 03/08/1976.
Nella specie, la notifica del 24 gennaio 2020 era nulla perché all’affissione dell’avviso non seguì l’invio di una valida raccomandata con avviso di ricevimento, essendo la raccomandata ritornata al mittente. La successiva notifica del 19 giugno 2020 imponeva quindi di ponderare la tempestività dell’opposizione rispetto a tale seconda notifica.
La nuova notifica del titolo non poteva essere circoscritta alla sola rinnovazione dell’intimazione di pagamento per l’inefficacia del precetto, poiché altrimenti la rinnovata notifica del provvedimento monitorio non avrebbe avuto alcun senso. Il ricorso è accolto nei sensi di cui in motivazione, i residui motivi sono assorbiti e la sentenza è cassata con rinvio al Tribunale di Taranto, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 140 c.p.c. – Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
- Art. 476 c.p.c. – Articolo abrogato dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197
- Art. 479 c.p.c. – Notificazione del titolo esecutivo e del precetto
- Art. 480 c.p.c. – Forma del precetto
- Art. 641 c.p.c. – Accoglimento della domanda