Ricostruzione della carriera scolastica e difetto di giurisdizione della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 172 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti comprende le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, ma non si estende alle domande di ricostruzione della carriera e di inquadramento stipendiale proposte dal personale scolastico, che appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quale giudice del rapporto di lavoro. Il rapporto di pregiudizialità funzionale con il trattamento pensionistico sussiste solo quando l’accertamento richiesto sia funzionale al diritto alla pensione. In assenza di tale nesso, la domanda risarcitoria commisurata alle differenze retributive e l’istanza di corretto inquadramento nelle fasce stipendiali vanno proposte davanti al giudice ordinario, restando riservata alla Corte dei conti la sola eventuale delibazione degli effetti sul trattamento pensionistico.
Il Fatto
La ricorrente, collaboratrice amministrativa presso un istituto comprensivo, ha impugnato il decreto dirigenziale del 23.8.2016, prot. 512, con cui il servizio pre-ruolo e di ruolo prestato dall’anno scolastico 2004/2005 al 01/09/2011 era stato valutato solo in parte ai fini giuridici ed economici. La parte ha chiesto il riconoscimento dell’intero periodo ai fini della ricostruzione della carriera, il pagamento di € 5.841,48 a titolo risarcitorio per le differenze retributive, oltre interessi legali, e il passaggio nelle fasce stipendiali 3/8, 9/14 e 15/20 con decorrenze anteriori a quelle applicate.
L’INPS, evocato in giudizio, ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, quale giudice del rapporto di lavoro, e il proprio difetto di legittimazione passiva. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ritualmente evocato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta con priorità l’eccezione di difetto di giurisdizione, muovendo dalla natura delle domande proposte. La ricorrente invoca il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo, formula una domanda risarcitoria commisurata alle differenze retributive e chiede un corretto inquadramento professionale, richiamando i cedolini stipendiali. Solo in via mediata e indiretta tale accertamento inciderebbe sul trattamento pensionistico.
Secondo il Collegio, la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle attinenti al riscatto di periodi di servizio, alla ricongiunzione di periodi assicurativi, agli assegni accessori e al recupero di somme indebitamente erogate. La Corte richiama sul punto Cass. Sez. Un. n. 7755 del 27/03/2017 e Cass. Sez. Un. n. 11849 del 09/06/2016, nonché l’ordinanza Cass. Sez. Un. n. 22745 del 12.08.2021.
Il criterio determinante è il rapporto funzionale tra l’accertamento giudiziale richiesto e il rapporto previdenziale. Nel caso di specie tale nesso è assente: la controversia riguarda il trattamento stipendiale e la ricostruzione giuridica del rapporto di lavoro, materie estranee alla giurisdizione contabile. La Corte precisa che la parte non ha ancora richiesto né ottenuto alcuna pronuncia dal giudice del rapporto sulle domande proposte.
Da ciò deriva che solo all’esito di una pronuncia del giudice del rapporto di lavoro, che valuti positivamente le doglianze sulla corretta ricostruzione giuridica, potranno eventualmente e successivamente delibarsi gli effetti sul trattamento pensionistico e sull’eventuale erronea liquidazione da parte dell’istituto previdenziale. La Corte dichiara pertanto il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, dichiara la contumacia del Ministero e compensa le spese.
Nota della Redazione
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