Congedo straordinario art 42 D.Lgs. 151/2001 e priorità tra conviventi (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 188 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto dirigenziale che riproduce un provvedimento caducato ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 123/2011 è atto nuovo, adottato su istanza del dipendente rimasta senza risposta efficace, e come tale è assoggettabile al controllo successivo di legittimità della Corte dei conti. L’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 individua in modo tassativo i soggetti aventi diritto al congedo straordinario, l’ordine di priorità tra essi e le sole condizioni che legittimano lo scorrimento: l’ordine è esclusivo, e la presenza del familiare di grado più elevato esclude i beneficiari di grado inferiore. Non integrano la condizione di mancanza la rinuncia alla fruizione, l’età avanzata, la condizione di lavoratore autonomo, né il divieto di discriminazione di cui all’art. 2-bis del D.Lgs. n. 105/2022, che non incide sull’individuazione legislativa degli aventi diritto. Ai fini dello scorrimento, la convivenza del figlio con il disabile va accertata in fatto e non coincide necessariamente con la residenza anagrafica.
Il Fatto
Il dirigente scolastico di un istituto comprensivo concedeva a una docente il congedo straordinario ex art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001 per assistere la zia, con disabilità in situazione di gravità, nel periodo dal 01/09/2024 al 30/06/2025. La Ragioneria Territoriale dello Stato non superava il controllo preventivo di regolarità contabile, rilevando che la presenza di tre figlie della persona assistita, di cui una residente allo stesso indirizzo, non consentiva la fruizione da parte della nipote; la dirigente decideva comunque di dare corso al provvedimento, assumendosene la responsabilità, e la Ragioneria trasmetteva gli atti alla Sezione regionale.
Il decreto riproduceva un precedente provvedimento di identico contenuto, sul quale la Sezione aveva dichiarato il non luogo a provvedere per intempestività della decisione dirigenziale, con conseguente caducazione ex art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 123/2011. Da qui il duplice interrogativo devoluto al Collegio: l’assoggettabilità dell’atto al controllo successivo e la sussistenza dei presupposti del congedo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo preliminare. Il più recente decreto, ancorché identico al precedente, è atto nuovo: interviene su istanza di congedo rimasta priva di risposta efficace per effetto della caducazione, in un momento in cui il periodo di fruizione richiesto era ancora in corso. Esercitati quindi i poteri datoriali, formulate le osservazioni della Ragioneria e adottata tempestivamente la decisione di dare seguito al provvedimento ex art. 10, comma 1, l’atto è assoggettabile al controllo successivo di legittimità.
Nel merito, la Sezione ricostruisce l’art. 42, comma 5: il diritto spetta ai soggetti ivi indicati secondo un ordine di priorità tassativo e non disponibile, che dal coniuge convivente risale a genitori, figli conviventi, fratelli o sorelle conviventi e infine al parente o affine entro il terzo grado convivente. Solo in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti dei soggetti che precedono il diritto sorge in capo agli ulteriori contemplati. La circolare INPS n. 28/2012 conferma che l’ordine è esclusivo.
Nella specie, la posizione della figlia è ostativa. Il contrasto tra istituto e Ragioneria riguarda la nozione di mancanza: secondo la dirigente, la figlia sarebbe mancante in quanto lavoratrice autonoma, impossibilitata ad assistere la madre, e per l’età. Il Collegio esclude simili letture. Il legislatore indica espressamente le condizioni di scorrimento, e la circolare n. 1/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica esclude che si possa dare rilievo a rinunce o a situazioni di fatto non previste, come l’essere lavoratore autonomo. Né vale invocare il divieto di discriminazione: l’art. 42 perimetra autonomamente i fruitori del congedo rispetto ai permessi ex art. 33, e la differente delimitazione è opera diretta del legislatore.
Resta il profilo della convivenza, rilevante perché solo il figlio convivente preclude lo scorrimento. La figlia risultava residente allo stesso indirizzo e numero civico, ma in altro appartamento. I certificati di stato di famiglia attestano che la persona assistita e la richiedente compongono un nucleo anagrafico separato rispetto a quello della figlia. Il Collegio ritiene che l’estensione del concetto di convivenza operata dal Dipartimento, peraltro finalizzata a rafforzare la tutela del disabile, non possa qui trovare ingresso, perché ne limiterebbe la tutela. L’atto è pertanto ammesso al visto e alla registrazione.
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Nota della Redazione
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