Superamento dei limiti di pronta disponibilità e danno in re ipsa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21186 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il superamento del limite di turni di pronta disponibilità indicato dal CCNL con il sintagma “di regola” costituisce inadempimento datoriale qualora si determini, in concreto, un’interferenza con la vita privata del lavoratore tale da comprometterne in maniera intollerabile il diritto al riposo, la cui lesione è risarcibile in re ipsa, indipendentemente dalla prova di un danno-conseguenza di natura psicofisica. Il diritto al risarcimento sorge anche quando l’eccedenza rispetto alla regola contrattuale non sia occasionale e quantitativamente non significativa, ma si traduca in una disapplicazione generalizzata delle disposizioni poste a tutela dell’integrità psico-fisica. In materia di riposo del lavoratore, l’effetto interruttivo della prescrizione, per le domande proposte nelle forme del processo del lavoro, non si realizza con il deposito del ricorso ma con la sua notificazione al convenuto. Il credito risarcitorio derivante da inadempimento contrattuale è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Campobasso, quale giudice del rinvio dopo l’ordinanza n. 36840/2022 della Cassazione, condannava l’azienda sanitaria a risarcire i dipendenti sanitari per aver prestato turni di pronta disponibilità in misura abnorme rispetto al limite di sei o dieci turni mensili previsto dalla contrattazione collettiva. I lavoratori avevano dedotto che l’impegno richiesto, con punte di sessanta turni per i medici e trentasei per gli infermieri nel periodo considerato, aveva compromesso il loro diritto al riposo e alla vita di relazione. La sentenza di prime cure e la prima sentenza d’appello avevano invece rigettato la domanda, ritenendo che le disposizioni contrattuali non ponessero un limite massimo inderogabile.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha confermato l’impianto argomentativo della sentenza di rinvio, la quale aveva correttamente applicato i principi già enunciati in sede rescindente e ribaditi da Cass. n. 21934/2023. Il giudice del rinvio aveva accertato che l’azienda aveva richiesto ai propri dipendenti un impegno “neppure lontanamente equiparabile” ai sei/dieci turni mensili previsti dal CCNL, non già una deroga occasionale monetizzata con la relativa indennità, ma una vera e propria disapplicazione generale delle clausole contrattuali. Tale accertamento integra la fattispecie dell’inadempimento contrattuale, ancorato al dato contrattuale e alla sua interpretazione secondo cui la deroga è ammessa solo per ragioni di continuità del servizio e nei limiti in cui non interferisca in modo intollerabile con il diritto al riposo del lavoratore.

La Corte ha quindi escluso che la liquidazione del danno in via equitativa effettuata dal giudice di merito fosse arbitraria, ricordando che il potere discrezionale di liquidazione equitativa non è censurabile in sede di legittimità quando la motivazione dia conto del peso specifico attribuito ai vari fattori e consenta di verificare il rispetto del principio dell’integralità del risarcimento. Il dato quantitativo del superamento dei limiti, lungi dall’essere arbitrario, consente di graduare il danno alla lesione concretamente subita, dovendo il giudice rendere ostensibile l’itinerario logico seguito anche con riferimento alla componente dinamico-relazionale della lesione.

Con riferimento all’eccezione di prescrizione, la Corte ha accolto il motivo del ricorso dell’azienda sanitaria, affermando che l’effetto interruttivo della prescrizione non si produce con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio, ma con la sua notificazione al convenuto, non operando la scissione degli effetti della notificazione sul piano sostanziale. Ha invece escluso la prescrizione quinquennale, trattandosi di credito da inadempimento contrattuale soggetto all’ordinaria prescrizione decennale.

La Corte ha infine dichiarato inammissibili sia il motivo di ricorso concernente l’estensione della pronta disponibilità a soggetti che ne sarebbero esclusi per qualifica, perché sollevato per la prima volta solo nel giudizio di rinvio, sia il ricorso incidentale dei lavoratori avverso la compensazione delle spese, trattandosi di sindacato limitato al divieto di porre le spese a carico della parte integralmente vittoriosa. La sentenza è stata cassata solo limitatamente alla frazione di danno riconosciuta per il periodo tra il 17 ottobre e il 21 novembre 2012, con conferma delle altre statuizioni e condanna dell’azienda alla rifusione di cinque sesti delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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