La mera conoscenza fattuale del decreto ex art. 28 non fa decorrere il termine di opposizione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1619 del 25.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della decorrenza del termine di quindici giorni per l’opposizione al decreto emesso ai sensi dell’art. 28, legge n. 300/1970, è equipollente alla comunicazione del decreto la sua notificazione eseguita a istanza di parte. Ogniqualvolta la comunicazione di un provvedimento giurisdizionale serva a individuare il momento iniziale per la decorrenza di un termine perentorio, la sola conoscenza di fatto del provvedimento non comunicato non può avere efficacia sanante della nullità, dovendo tale momento essere documentalmente accertabile. La conoscenza meramente indiretta e fattuale del decreto, peraltro non temporalmente precisata, è pertanto inidonea a determinare la decorrenza del termine per l’impugnazione.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Firenze aveva confermato l’inammissibilità dell’opposizione proposta dalla società avverso il decreto emanato il 27.8.2019 dal Tribunale di Lucca, che aveva dichiarato l’antisindacalità della condotta datoriale ai sensi dell’art. 28 St. Lav. I giudici di merito avevano giudicato tardiva l’opposizione, non essendo intervenuta nel termine di quindici giorni, dando rilevanza all’effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento, depositato in altro giudizio in cui il medesimo datore di lavoro, rimasto contumace nella fase sommaria, era parte e ne aveva preso atto.
La Motivazione della Corte
La società ricorrente ha dedotto, con cinque motivi, la violazione degli artt. 28, comma 3, legge n. 300/1970, 326, 327, 133 e 292 c.p.c., contestando la decisione della Corte territoriale che aveva escluso l’applicabilità al contumace del termine lungo per impugnare e che aveva ritenuto sanata la mancanza di notifica per effetto della conoscenza del provvedimento acquisita in altro giudizio.
La Cassazione ha ritenuto il ricorso complessivamente fondato, richiamando il principio, già affermato a partire dalle decisioni n. 1343/1992 e n. 11684/2003, secondo cui è equipollente alla comunicazione del decreto la notificazione dello stesso eseguita a istanza di parte, come nell’ipotesi disciplinata dall’art. 47, comma 2, c.p.c., dove la comunicazione d’ufficio ha la finalità di assicurare una rapida definizione della questione.
La Corte ha precisato che, in mancanza di comunicazione o notificazione, occorre verificare se la conoscenza del provvedimento sia sufficiente a far decorrere il termine e se la carenza possa essere superata ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c. Tuttavia, ogniqualvolta la comunicazione serva a individuare il momento iniziale per la decorrenza di un termine perentorio, la sola conoscenza di fatto non può avere efficacia sanante, poiché le esigenze di certezza processuale impongono che tale momento sia documentalmente accertabile.
Nel procedimento ex art. 28 St. Lav., pertanto, il decreto che conclude la fase sommaria deve essere comunicato dal Cancelliere ovvero giungere formalmente a conoscenza del destinatario con modalità strettamente contigua, quale la notificazione. La circostanza della conoscenza indiretta e fattuale, non temporalmente precisata, è stata quindi ritenuta inidonea a determinare la decorrenza del termine di impugnazione, poiché estraneo al sistema è l’ancoraggio dei termini brevi a mere valutazioni di ordine empirico.
La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, per l’esame nel merito dell’opposizione, non rientrando la fattispecie tra quelle disciplinate dagli artt. 353 e 354 c.p.c.
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Nota della Redazione
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