Quota B pensione spettacolo resta il massimale giornaliero (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8662 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensioni dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della quota B della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dagli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni superiori al limite fissato dall’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall’art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997. Tale limite non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997, dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile sia coessenziale alla disciplina. La questione di legittimità costituzionale prospettata è manifestamente infondata.
Il Fatto
Il titolare di pensione erogata dal soppresso Fondo ENPALS agiva in giudizio per ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico e dei relativi supplementi, contestando il criterio di calcolo applicato dall’ente previdenziale. Il Tribunale accoglieva il ricorso.
La Corte d’appello, in parziale riforma, riteneva applicabile anche alle prestazioni riconosciute prima della novella il termine triennale di decadenza introdotto dall’art. 38, comma 1, lett. d), d.l. n. 98/2021, con conseguente decadenza per i ratei anteriori al triennio, e dichiarava prescritti ulteriori ratei. Nel merito, escludeva la vigenza del massimale giornaliero pensionabile. L’INPS ricorreva per cassazione per violazione di legge.
La Motivazione della Corte
Investita del solo motivo attinente al massimale, la Corte ha anzitutto disatteso l’eccezione di giudicato interno. Il giudicato non si forma sulle singole affermazioni in diritto, ma sull’unità minima di decisione, che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto. Poiché l’impugnazione investe uno degli elementi della sequenza fatto/norma/effetto, nessun giudicato può precludere l’esame della quantificazione della quota B.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui, nella determinazione della quota B, non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite dell’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971. Tale tetto non risulta abrogato né espressamente né per incompatibilità con l’art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997.
La Corte ha respinto la tesi del controricorrente, secondo cui l’interpretazione seguita contrasterebbe con il criterio direttivo della commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi. Il richiamo a Corte cost. n. 202/2008 ha escluso il contrasto con i principi di eguaglianza, ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità della tutela previdenziale, purché non sia compromessa la realizzazione delle finalità dell’art. 38 Cost. La Carta fondamentale non impone una necessaria corrispondenza tra contributi versati e prestazioni erogate, poiché l’obbligo contributivo trascende l’interesse del singolo e non obbedisce a una logica meramente corrispettiva.
Il sistema degli iscritti al Fondo resta ampiamente favorevole quanto a entità delle prestazioni e condizioni di accesso, rispetto a quello degli assicurati presso l’INPS. La questione di legittimità costituzionale è stata quindi dichiarata manifestamente infondata. In accoglimento del ricorso la sentenza è stata cassata, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione per il riesame del merito.
Nota della Redazione
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