Codatorialità e requisito dimensionale dell’art. 18: contano tutti i dipendenti delle società codatrici (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 336 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di accertata codatorialità, la parte datoriale complessa è tenuta all’obbligo di comunicare per iscritto il licenziamento ai sensi dell’art. 2 legge n. 604/1966, a pena di inefficacia; l’adempimento da parte del datore di lavoro formale libera le altre società codatrici dal medesimo obbligo, in applicazione dell’art. 1292 cod. civ.. Ne consegue che il licenziamento intimato per iscritto dal solo datore formale spiega i suoi effetti sull’intero rapporto, senza necessità che gli altri codatori manifestino una identica volontà risolutiva. Ai fini dell’applicabilità della tutela reale di cui all’art. 18, comma ottavo, legge n. 300/1970, il requisito dimensionale deve essere valutato con riferimento al complessivo numero di lavoratori occupati da tutte le società codatrici, posto che la codatorialità non si identifica con un’autonoma garanzia né con un’obbligazione riferibile a diversa causa concreta, ma istituisce una responsabilità solidale della parte datoriale complessa nei confronti del lavoratore.

Il Fatto

La lavoratrice, dipendente di tre società in regime di codatorialità, era stata licenziata per giustificato motivo oggettivo con lettera raccomandata comunicata dalla sola società datrice di lavoro formale. Il Tribunale di Agrigento, in sede di opposizione, aveva accertato la codatorialità tra le tre società e l’insussistenza del giustificato motivo oggettivo, condannando le società in solido alla reintegrazione e al risarcimento, valorizzando il requisito dimensionale riferito al gruppo societario complessivamente considerato.

La Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma, aveva escluso la tutela reintegratoria nei confronti delle due società datrici sostanziali, ritenendo che il licenziamento comunicato per iscritto dalla sola datrice formale non avesse efficacia nei loro confronti; aveva inoltre ravvisato un vizio di ultrapetizione, avendo il primo giudice concesso la tutela reintegratoria, mentre nel ricorso in opposizione la lavoratrice avrebbe limitato la domanda nei confronti della società formale alla sola tutela indennitaria. La Corte aveva infine ritenuto che il requisito dimensionale dovesse essere ancorato alle singole e distinte realtà aziendali.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, confermando il principio secondo cui, in presenza di un rapporto di lavoro caratterizzato da plurisoggettività dal lato datoriale, il licenziamento intimato per iscritto dal solo datore di lavoro formale spiega i suoi effetti sull’intero rapporto, incidendo in radice sul sottostante assetto negoziale, senza alcuna necessità che gli altri codatori manifestino una identica volontà risolutiva. L’obbligo di forma scritta ex art. 2 legge n. 604/1966 grava sulla parte datoriale complessa ma, in virtù del disposto dell’art. 1292 cod. civ., l’adempimento da parte di uno dei debitori solidali libera gli altri.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto fondata la censura relativa alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., rilevando che la Corte territoriale non aveva considerato le note autorizzate depositate dalla lavoratrice in vista dell’udienza di opposizione, nelle quali la domanda di reintegrazione era stata espressamente reiterata nei confronti di tutte le società. Il vizio di ultrapetizione non poteva essere desunto da una presunta volontà modificativa delle conclusioni, tanto più che la sentenza di primo grado era stata censurata esclusivamente sotto tale profilo e non anche per un’erronea pronuncia su una domanda inammissibilmente modificata.

La Corte ha poi affermato un principio di particolare rilievo: la codatorialità, così come l’unicità del centro di imputazione del rapporto, comporta che il requisito dimensionale di cui all’art. 18, comma ottavo, legge n. 300/1970, debba essere valutato con riferimento al complessivo numero di lavoratori occupati da tutte le società codatrici. Il riferimento alla nozione di direzione e coordinamento ex art. 2497 cod. civ. e l’evoluzione dell’ordinamento, anche alla luce del nuovo Codice della crisi d’impresa, impongono di superare l’ancoraggio alle singole realtà aziendali, altrimenti la tutela del lavoratore in caso di codatorialità risulterebbe svuotata dall’interno.

In accoglimento del secondo motivo, dichiarato assorbito il terzo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

Nota della Redazione

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