Prova del giudicato e cancellazione dal ruolo ex art. 309 c.p.c. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20462 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La prova del passaggio in giudicato di una sentenza, che grava sulla parte interessata, può essere fornita anche con mezzi equipollenti al certificato rilasciato dal cancelliere ex art. 124 disp. att. c.p.c. Non costituisce tuttavia mezzo equipollente l’attestazione della cancellazione della causa dal ruolo ex art. 309 c.p.c., ove non sia dimostrato che al giudizio si applicava il testo novellato degli artt. 181 e 309 c.p.c., introdotto dal d.l. n. 112/2008 per i giudizi instaurati dal 25 giugno 2008, il quale prevede l’immediata estinzione del processo in caso di duplice diserzione delle parti. In difetto di un’esplicita pronuncia di estinzione divenuta inoppugnabile, la sentenza di merito non può considerarsi passata in cosa giudicata formale e sostanziale.

Il Fatto

La Corte di Cassazione, con sentenza rescindente, aveva accolto il ricorso di un lavoratore contro la sentenza del Tribunale di Lecce che aveva accertato la natura subordinata e a tempo indeterminato del rapporto di lavoro. In sede di rinvio, il Tribunale aveva rigettato le domande del lavoratore, rilevando che egli non aveva dimostrato né la definitività della sentenza di primo grado, né la messa in mora del datore di lavoro, presupposti necessari per il riconoscimento del credito per T.F.R.

Avverso tale sentenza, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 324 c.p.c. per non aver il giudice di rinvio riconosciuto l’esistenza di un giudicato implicito, e l’omesso esame di un fatto decisivo per la mancata valutazione della prova dell’offerta delle prestazioni lavorative.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato il primo motivo, riguardante la prova del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Pur richiamando il recente orientamento per cui tale prova può essere fornita anche con mezzi equipollenti alla certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c., ha ritenuto che, nel caso di specie, l’attestazione della Cancelleria della Corte d’appello circa la cancellazione dal ruolo per la mancata comparizione delle parti non fosse idonea a tal fine.

La Corte ha precisato che il lavoratore non aveva indicato la data di inizio del procedimento di primo grado, impedendo così di verificare se al giudizio si applicasse la disciplina novellata dagli artt. 181 e 309 c.p.c., introdotta dal d.l. n. 112/2008. Tale disciplina, applicabile ai giudizi instaurati dal 25 giugno 2008, ha innovato il sistema prevedendo, in caso di duplice diserzione delle parti, l’immediata estinzione del processo e non la semplice cancellazione dal ruolo.

In assenza di una pronuncia di estinzione divenuta inoppugnabile, la sentenza di merito non può essere considerata passata in giudicato. La Corte ha quindi escluso che la cancellazione dal ruolo possa equivalere alla certificazione del cancelliere.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile, in quanto il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non può essere dedotto per contestare l’apprezzamento delle risultanze probatorie, che costituisce un potere del giudice di merito. Il ricorso è stato di conseguenza rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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