Operazioni oggettivamente inesistenti: onere probatorio e detrazione IVA (Cass. civ. Sez. V n. 17468 del 29.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, l’onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell’Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l’assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze). Spetta invece al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate. Tale onere non può ritenersi assolto con l’esibizione della fattura, né in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, poiché essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia.
Il Fatto
La controversia ha origine da un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2013, con cui l’Ufficio recuperava a tassazione maggiori importi ai fini Ires, Irap e Iva, contestando costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti. L’atto irrogava anche sanzioni.
La società contribuente impugnava l’accertamento davanti alla CTP di Caserta, che rigettava il ricorso. In appello, la CTR della Campania accoglieva invece la domanda della società e compensava le spese. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, cui la contribuente non replicava.
La Motivazione della Corte
Il motivo di ricorso censura la violazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che l’esistenza dell’operazione potesse essere dimostrata con la semplice esibizione della fattura e con la prova del pagamento, con inversione del criterio di riparto dei carichi probatori.
La Corte ritiene il ricorso fondato. Il giudice d’appello aveva valorizzato la produzione della documentazione contabile, l’esibizione di una fattura relativa all’operazione e la prova dell’avvenuto pagamento, ritenendo che tali elementi imponessero all’Amministrazione di dimostrare la fittizietà del pagamento o la sua restituzione. In tal modo la CTR aveva addossato all’Ufficio la prova della non effettività dell’operazione, anziché gravare il contribuente della dimostrazione dell’effettività dell’acquisto a fronte della carenza di struttura imprenditoriale del fornitore.
La Corte osserva che la CTR non dubita della natura di “cartiera” della fornitrice. Su queste basi, la consapevolezza del coinvolgimento nella frode non rileva, trattandosi di operazioni oggettivamente inesistenti. Non rilevano nemmeno l’esistenza della fattura e il pagamento correlato, poiché si tratta dei mezzi mediante i quali tipicamente si realizzano tali operazioni. Anche l’unicità dell’acquisto, in luogo della pluralità, si risolve in una circostanza neutra.
La sentenza d’appello si pone così in contrasto con il principio già affermato dalla Corte, richiamato testualmente: in tema di IVA, l’onere di provare le operazioni oggettivamente inesistenti grava sull’Amministrazione e può essere assolto con presunzioni semplici, mentre il contribuente deve provare l’effettiva esistenza delle operazioni per ottenere la detrazione e la deduzione dei costi, non essendo sufficiente la fattura, la regolarità formale delle scritture o i mezzi di pagamento (Cass. n. 9723 del 2024; Cass. n. 28628 del 2021).
Il ricorso è dunque accolto. La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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