Quota retributiva pensione militari: aliquota 2,44% per ogni anno utile (Corte dei Conti Sez. III App. n. 9 del 19.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità compresa tra quindici e diciotto anni, deve essere calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a quella data, con l’applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile. Il giudice contabile, in ragione dell’esclusività della giurisdizione pensionistica, è investito dell’intero rapporto controverso e può qualificare il petitum sostanziale di riliquidazione anche in assenza di una specifica domanda sul coefficiente. Spettano interessi legali e rivalutazione monetaria secondo l’indice FOI/ISTAT.

Il Fatto

Un appartenente al corpo della Guardia di Finanza, in quiescenza dall’1.5.2018 e con un’anzianità di diciassette anni e otto mesi al 31 dicembre 1995, aveva chiesto il trattamento pensionistico con applicazione dell’aliquota di rendimento prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. Il giudice di prime cure aveva dichiarato inammissibile la domanda e respinto il ricorso, ritenendo la norma inapplicabile perché il militare era cessato dal servizio con anzianità superiore ai venti anni.

L’interessato ha proposto appello davanti alla Sezione terza centrale, invocando l’aliquota del 2,445% per ciascun anno maturato fino al 31.12.1995, oltre interessi e rivalutazione. L’INPS, costituendosi, ha rappresentato di avere già riliquidato d’ufficio la pensione in forza dell’orientamento delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM e di avere versato gli arretrati, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

La Corte ha respinto la richiesta di cessazione della materia del contendere, proposta dall’Istituto e contrastata dall’appellante, e ha deciso nel merito. Ha preliminarmente escluso che fosse configurabile un mutamento di domanda o la necessità di una previa istanza amministrativa.

In ragione del carattere di esclusività della giurisdizione pensionistica intestata alla Corte dei conti, al giudice è devoluto l’intero rapporto controverso con tutti gli elementi che ne fanno parte, quali identificativi della causa petendi e del petitum. Il perimetro comprende la sussistenza del diritto, la misura, la decorrenza della pensione e ogni altra situazione giuridica incidente sul trattamento di quiescenza, come affermato da Sez. III d’App. n. 376 del 2023 e Sez. II d’App. n. 262 del 2023.

La domanda originaria, pur imperniata sull’art. 54, comma 1, era espressione di un petitum sostanziale volto alla riliquidazione della pensione. Le Sezioni Riunite n. 1/QM/2021 e n. 12/QM/2021, prospettando una diversa interpretazione del medesimo quadro normativo, sono giunte a determinare un’aliquota applicabile al ricalcolo proprio come richiesto dal pensionato, ancorché in misura diversa da quella auspicata.

Nel merito il Collegio ha richiamato, ai sensi dell’art. 17, n. 1, delle norme di attuazione del codice di giustizia contabile, il principio delle Sezioni Riunite: la quota retributiva della pensione con sistema misto va calcolata sull’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con coefficiente del 2,44% annuo. L’appello è stato quindi accolto e riconosciuto il diritto all’applicazione di tale aliquota per ogni anno utile.

Sulle somme spettanti la Corte ha riconosciuto interessi legali dalla scadenza di ogni rateo e, nei limiti del maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria secondo l’indice FOI/ISTAT, ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c. Le spese di difesa sono state compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c. per il contrasto giurisprudenziale esistente al momento della domanda, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia per la gratuità delle cause previdenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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