Riscossione: decreto ingiuntivo non esecutivo non forma giudicato esterno (Corte dei Conti Sez. III App. n. 99 del 11.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo privo di dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. non determina la pendenza della lite e non è idoneo a formare il giudicato esterno. Nel procedimento monitorio, l’efficacia di giudicato, formale e sostanziale, si produce solo all’esito della verifica di regolarità della notificazione e della dichiarazione di esecutorietà. Nel giudizio contabile a istanza di parte, la controversia tra agente della riscossione ed ente impositore che origina dal rapporto di dare-avere rientra nella giurisdizione della Corte dei conti ai sensi dell’art. 172, lett. a) c.g.c., restando distinta dall’azione di responsabilità amministrativo-contabile.
Il Fatto
La società di riscossione convenne in giudizio il Comune davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale, con ricorso a istanza di parte ex art. 172 c.g.c., per ottenere il pagamento dei crediti maturati in forza delle convenzioni sulla riscossione e sull’accertamento dei tributi locali, nonché per il rimborso delle somme anticipate per ruoli e liste di carico e per gli sgravi.
Il giudice di primo grado accolse la domanda e condannò l’ente al pagamento di euro 89.876,68, oltre interessi e spese. Il Comune propose appello, deducendo la litispendenza rispetto a un ricorso per decreto ingiuntivo pendente davanti al giudice ordinario, il difetto di legittimazione attiva della società e l’inutilizzabilità della nota del responsabile finanziario comunale.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per genericità, rilevando che l’appellante aveva formulato tre censure specifiche e strutturate in diritto su altrettanti capi della decisione impugnata.
Nel merito, il Collegio ha escluso la litispendenza. Il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale e notificato al Comune non era munito di esecutorietà: l’istanza era stata rigettata per questioni legate al procedimento di notificazione. Ai sensi dell’art. 39 c.p.c., la litispendenza presuppone la proposizione della stessa causa davanti a giudici diversi nell’ambito della medesima giurisdizione; e il decreto non esecutivo non può neppure operare da fattore di giudicato esterno.
La Corte ha richiamato l’art. 647 c.p.c., secondo cui il giudice deve ordinare la rinnovazione della notificazione quando risulta o appare probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza del decreto. È solo con la dichiarazione di esecutorietà, all’esito della verifica di regolarità della notificazione, che il decreto acquista efficacia di giudicato. Nella specie mancava la prova dei presupposti del passaggio in giudicato, onere gravante sulla parte che lo eccepisce.
Il secondo motivo è stato rigettato sul piano della legittimazione attiva. La fattispecie rientra nell’ipotesi dell’art. 172, lett. a) c.g.c. e la clausola residuale di cui alla lett. d) configura un valido strumento per controversie di contabilità pubblica non riconducibili al giudizio di conto o di responsabilità. La contrapposizione tra concessionario ed ente impositore verte su profili patrimoniali riconducibili a un rapporto di dare-avere, che prescinde dall’accertamento di condotte antigiuridiche. L’entità del credito attiene al merito e non incide sulla legittimazione. Resta ferma la possibile azione della Procura erariale per condotte dell’agente contabile foriere di responsabilità, ma ciò esula dall’oggetto del giudizio.
Quanto al terzo motivo, il Collegio ha confermato la qualificazione del primo giudice. La nota del responsabile finanziario assume valore di principio di prova ai sensi dell’art. 95, comma 3, c.g.c., che diviene piena prova se unita al pagamento di un primo terzo del credito e al verbale di riconsegna dei residui di gestione. A fronte della ricostruzione delle partite debitorie, il Comune non ha contrapposto alcun elemento idoneo. L’appello è stato respinto e la sentenza confermata, con condanna dell’appellante alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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