Conto giudiziale del consegnatario procedibile se produzione integra quantità e specie (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 189 del 19.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il conto giudiziale del consegnatario di materiale reso solo a valore, e non anche a quantità, non è conforme al contenuto minimo richiesto dall’art. 626 del R.D. n. 827/1924. La carenza originaria non determina tuttavia l’improcedibilità quando la documentazione prodotta in giudizio dall’agente contabile rende intellegibile il conto, consentendo il riscontro di quantità, specie, qualità, categorie e nomenclature dei beni e la verifica della correttezza della gestione. In tal caso il conto è procedibile e gli atti sono rimessi al Magistrato designato per il completamento dell’istruttoria.

Il Fatto

Il Magistrato designato ha chiesto la fissazione dell’udienza sul conto giudiziale relativo al Conto del Materiale per l’esercizio 2021, reso da un’agente contabile nella qualità di consegnatario di un istituto penitenziario. Con relazione di irregolarità il Magistrato ha rilevato che il conto, riassunto nel modello 57, era stato reso solo a valore e non anche a quantità, in contrasto con la disciplina di settore.

Secondo il Magistrato, la rappresentazione della gestione risultava insufficiente e incompleta, e la documentazione acquisita in istruttoria non consentiva il compiuto esame del conto. Ha quindi sottoposto al Collegio la questione preliminare della procedibilità, sollecitando i provvedimenti dell’art. 145 c.g.c. L’agente contabile si è costituito depositando il prospetto generale e analitico del conto, sostenendone la conformità alle previsioni di settore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio consolidato secondo cui anche documenti privi di tutti i requisiti formali previsti dalla disciplina di settore possono ritenersi sufficienti ai fini dell’adempimento dell’obbligo della resa del conto, purché presentino un contenuto minimo idoneo a consentire il riscontro della correttezza dei dati e della gestione. In mancanza di tale contenuto, il giudizio è improcedibile; la Sezione richiama, tra le altre, la Sez. giur. Calabria n. 66 del 2023.

La giurisdizione di conto si estende a coloro che sono incaricati di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, ai sensi dell’art. 44 del R.D. n. 1214/1934, mentre l’art. 569 del R.D. n. 1908/1920 disciplina l’invio del conto giudiziale del materiale. L’art. 626 del R.D. n. 827/1924 prescrive che il conto dimostri debito, consegne, credito e rimanenze, distintamente secondo specie, qualità e categorie dei beni, nonché secondo le nomenclature dell’amministrazione e il valore risultante dagli inventari.

Il conto originariamente presentato non risulta conforme a tale disciplina, perché debito e credito non sono indicati per quantità né dimostrati secondo specie, qualità e categorie, ma solo per valore, con un generico richiamo alla numerazione per categorie. La carenza non è stata superata dal riscontro fornito dall’amministrazione alla nota istruttoria del Magistrato, risultato inidoneo a un esame sostanziale.

È invece dirimente la documentazione prodotta dall’agente contabile. I prospetti riepilogativi versati in atti consentono di esaminare il conto anche nella parte relativa a quantità, specie, qualità e categorie dei beni mobili per i quali il contabile è titolare di un debito di custodia. Il conto è pertanto procedibile.

Il Collegio, non definitivamente pronunciando, dichiara procedibile il conto e rimette gli atti al Magistrato designato per il completamento dell’istruttoria, indicando specifici accertamenti: la completezza dei beni soggetti a rendicontazione, l’acquisizione della disciplina di settore, la qualificazione dei soggetti consegnatari, la verifica di debito di custodia, credito e rimanenze anche mediante campionatura, e la documentazione sulla cessione dei beni. Fissa il termine per la relazione e l’udienza di prosecuzione; spese al definitivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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