Aliquota 2,44% sulla quota retributiva per il militare in sistema misto (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 97 del 01.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di diritto affermato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti vincola il giudice di primo grado, il quale non può discostarsene ma solo investire la sezione d’appello ai fini dell’eventuale rimessione. Al personale militare cessato dal servizio che rientra nel sistema misto, la quota retributiva della pensione va liquidata applicando l’aliquota annua del 2,44% sulla base pensionabile, non l’aliquota del 44% di cui all’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. L’aliquota del 2,44% deriva dalla divisione del 44% per diciassette anni di anzianità utile. Sulle maggiori ratei spettano interessi legali e rivalutazione monetaria secondo il principio del cumulo parziale.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente al personale in servizio con qualifica militare, ha agito nei confronti dell’INPS chiedendo la riliquidazione del trattamento pensionistico. L’Istituto aveva applicato l’aliquota prevista dall’art. 44 d.P.R. n. 1092/1973, dettata per il personale civile, anziché quella del 44% prevista dall’art. 54 per il personale militare.

Il ricorrente ha invocato la sentenza n. 1/2021 delle Sezioni riunite e la giurisprudenza contabile, chiedendo in via principale l’applicazione dell’aliquota del 44% e in via subordinata del 2,445% annuo sulla quota retributiva, con condanna dell’INPS al pagamento degli arretrati, interessi e rivalutazione. L’Istituto, costituendosi, ha sostenuto l’inapplicabilità dell’aliquota del 44% e ha rappresentato di stare procedendo d’ufficio alla riliquidazione con l’aliquota del 2,44%, chiedendo un rinvio e concludendo per la cessata materia del contendere.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il giudice ha respinto l’istanza dell’INPS di dichiarare la cessata materia del contendere. Il resistente non aveva depositato la documentazione attestante l’effettivo soddisfacimento della pretesa: la mera prospettazione di un’attività amministrativa in corso non è sufficiente a definire il giudizio.

Nel merito, la questione riguarda l’individuazione dell’aliquota applicabile per il calcolo del trattamento pensionistico del personale che ha prestato servizio con qualifica militare. Il giudice richiama il testo dell’art. 54, commi 1 e 2, d.P.R. n. 1092/1973, che fissa al 44% della base pensionabile la pensione del militare con anzianità tra quindici e venti anni di servizio utile.

Il percorso argomentativo si fonda sulle pronunce delle Sezioni riunite n. 1/2021 e n. 12/2021. La prima ha stabilito che la quota retributiva del militare cessato con oltre venti anni di anzianità, che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità tra quindici e diciotto anni, va calcolata sull’effettivo numero di anni maturati a quella data, con il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile, escludendo l’aliquota del 44%. La seconda ha esteso il medesimo criterio al militare con anzianità superiore a venti anni e inferiore a quindici anni al 31 dicembre 1995.

Il giudice chiarisce l’operazione aritmetica: rientra nel sistema misto solo chi non ha maturato almeno diciotto anni di servizio al 31 dicembre 1995; per costoro l’aliquota si ottiene dividendo il 44% per diciassette anni, con risultato del 2,445% annuo, arrotondato al 2,44%. Il principio delle Sezioni riunite vincola il giudice di primo grado, perché solo la sezione giurisdizionale d’appello può rimettere alle Sezioni riunite la decisione dell’impugnazione qualora non condivida il principio di diritto, ai sensi dell’art. 117 c.g.c.

Il ricorso è pertanto parzialmente accolto, con riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione mediante l’aliquota annua del 2,44% sulla quota retributiva. Sugli arretrati spettano interessi legali e rivalutazione monetaria, quest’ultima limitata all’importo eccedente gli interessi, dalla scadenza di ciascun rateo al pagamento, secondo il principio del cumulo parziale affermato dalle Sezioni riunite n. 10/2002. Le competenze legali sono compensate e nulla è disposto per le spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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