Cessazione della materia del contendere nella riliquidazione della pensione mista (Corte dei Conti Sez. II App. n. 241 del 01.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere presuppone il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, per la sopravvenienza di atti o fatti idonei a eliminare ogni ragione di contrasto in ordine al diritto o alla posizione fatta valere e a rendere inutile una specifica pronuncia sull’oggetto della controversia. Ai fini della relativa declaratoria occorre, inoltre, che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conformi conclusioni in tal senso. La dichiarazione del difensore munito di facoltà di rinunciare agli atti, che chieda la definizione del giudizio con la cessazione della materia del contendere, consente al collegio di trattenere la causa in decisione anche in caso di mancata comparizione all’udienza, senza necessità di rinvio ai sensi dell’art. 196 c.g.c.

Il Fatto

Un militare della Guardia di Finanza, collocato in quiescenza con un’anzianità complessiva superiore a quarant’anni e destinatario del sistema di calcolo c.d. misto ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, aveva chiesto il ricalcolo e la riliquidazione del trattamento pensionistico con l’applicazione, sulla quota retributiva, dell’aliquota annua prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

Il giudice di prime cure aveva respinto il ricorso, escludendo l’applicabilità di tale aliquota e di quella del 2,44% stabilita dalle Sezioni riunite n. 1/2021/QM, avendo il ricorrente maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità inferiore a quindici anni. L’appellante ha dedotto che nelle more era intervenuta la sentenza delle Sezioni riunite n. 12 del 9 settembre 2021, che aveva riconosciuto il diritto alla riliquidazione anche a chi vantava un’anzianità inferiore a quindici anni. In corso di causa l’istituto previdenziale ha provveduto al ricalcolo, alla riliquidazione e al pagamento del trattamento, onde l’appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del gravame.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto un profilo processuale. L’istanza depositata per l’udienza, recante la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere, risulta sottoscritta dal difensore costituito, munito anche della facoltà di rinunciare agli atti in forza di procura speciale. Pur constatando l’assenza del difensore all’udienza, il collegio ritiene che la controversia possa essere definita senza disporre il rinvio ad altra data, altrimenti previsto dall’art. 196 c.g.c.

La ratio di tale disposizione è finalizzata a contemperare la regolarità del contraddittorio, a tutela del diritto di difesa, con la ragionevole durata del processo, a garanzia della celerità ed economicità della funzione giurisdizionale, entrambi i principi codificati dall’art. 111, commi 2 e 3, Cost. Nel caso concreto lo scopo della norma può ritenersi realizzato, perché la posizione assunta dal difensore è chiara nel senso di far sì che il giudizio venga trattenuto in decisione anche con la sola presenza dell’altra parte.

Quanto al merito, la Corte richiama la giurisprudenza pacifica in materia, citando Cass. Sez. L. n. 16886/2015 e Corte dei conti, Sez. II app. n. 235/2023. La cessazione della materia del contendere si fonda sul venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio diretto al soddisfacimento di una pretesa sostanziale e ricorre in tutte le ipotesi in cui la sopravvenienza di atti o fatti elimini ogni ragione di contrasto e renda inutile una pronuncia sull’oggetto della controversia.

Il collegio subordina la declaratoria a un ulteriore requisito: le parti devono darsi reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale e sottoporgli conformi conclusioni. Nella specie l’istituto previdenziale ha preso atto della dichiarazione dell’appellante, ha confermato l’avvenuto pagamento delle differenze maturate sui ratei arretrati e ha formalmente accettato la richiesta di cessazione della materia del contendere. Sussistono dunque le condizioni per la declaratoria, con integrale compensazione delle spese del giudizio, in adesione alla concorde richiesta delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *