Quota retributiva pensione militari sistema misto coefficiente 2,44 per cento (Corte dei Conti Sez. III App. n. 129 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile ai fini previdenziali, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del coefficiente di rendimento del 2,44 per cento per ogni anno utile. Tale coefficiente trova applicazione anche quando, alla predetta data, l’anzianità sia inferiore ai quindici anni, non essendo configurabile alcuna preclusione derivante dal criterio della anzianità minima. L’eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei differenziali è infondata quando l’istanza amministrativa sia intervenuta entro il quinquennio dal giorno in cui il diritto è divenuto azionabile, coincidente con la conoscenza del provvedimento di concessione del trattamento.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri, è titolare di pensione computata con il sistema misto ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, avendo maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni. Il predetto ha impugnato la determinazione di pensione dell’INPS, contestando il mancato ricalcolo della quota retributiva maturata fino al 31 dicembre 1995 con applicazione dell’aliquota del 44 per cento prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

La Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, con sentenza n. 228/2021, ha rigettato la domanda. Il ricorrente ha proposto appello, richiamando la sentenza delle Sezioni Riunite n. 12/QM/2021 e chiedendo il riconoscimento del diritto al ricalcolo con l’aliquota annua del 2,44 per cento. L’INPS si è costituito, rimettendosi alle valutazioni del Collegio e riproponendo l’eccezione di prescrizione parziale dei ratei differenziali.

La Motivazione della Corte

La questione concerne le modalità di computo della quota retributiva della pensione per i militari cessati dal servizio con anzianità superiore ai venti anni e che al 31 dicembre 1995 vantavano un’anzianità inferiore ai diciotto anni. Tale situazione comporta la determinazione del trattamento con il regime misto, con applicazione del criterio retributivo per la quota A e per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995.

La materia è stata affrontata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, che con la sentenza n. 1/2021/QM, depositata il 4 gennaio 2021, hanno enunciato il principio secondo cui la quota retributiva va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44 per cento. Con la successiva sentenza n. 12/2021/QM, le Sezioni riunite, nuovamente investite in sede nomofilattica, hanno esteso tale principio al personale militare che alla data del 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore ai quindici anni.

Il Collegio, non riscontrando elementi nuovi che inducano a interpretazioni difformi da quelle già esplicitate dalla nomofilachia contabile, ha riconosciuto all’appellante il diritto all’applicazione, sulla quota parte della pensione calcolata con sistema retributivo e maturata al 31 dicembre 1995, di un coefficiente di rendimento pari al 2,44 per cento.

Quanto all’eccezione di prescrizione, la Corte l’ha ritenuta infondata. Il trattamento pensionistico, pur con decorrenza dal 12 marzo 2014, è stato concesso solo con decreto ministeriale del 2017, mentre l’istanza amministrativa è intervenuta il 9 settembre 2020, entro il quinquennio prescrizionale. Ai sensi dell’art. 2 del r.D.L. n. 295 del 1939, il termine quinquennale delle rate arretrate decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; quando il diritto sorga in seguito e per effetto di un provvedimento amministrativo o di una valutazione discrezionale dell’Amministrazione, la prescrizione decorre dal giorno in cui il provvedimento sia portato a conoscenza dell’interessato.

Sulle somme dovute sono stati riconosciuti gli interessi legali anno per anno, integrati, per gli anni in cui l’indice di svalutazione monetaria ne abbia ecceduto la misura, dall’importo differenziale della svalutazione calcolata secondo l’indice FOI/ISTAT, ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c.. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali che hanno dato luogo alle pronunce nomofilattiche, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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