Responsabilità ostetrica per danno indiretto da malpractice con concorso medici non convenuti (Corte dei Conti Sez. II App. n. 233 del 24.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di danno indiretto da malpractice medica, la transazione stragiudiziale intercorsa tra la struttura sanitaria e il danneggiato non è idonea, di regola, ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta del sanitario e il danno erariale, costituendo solo un indice di parametrazione della sua consistenza, salvo che la scelta di comporre bonariamente la lite o il quantum concordato risultino connotati da irragionevolezza, illogicità o antieconomicità, tali da configurare causa sopravvenuta ex art. 41, comma 2, cod. pen.. La responsabilità amministrativa ha natura personale e parziaria: ai sensi dell’art. 83, comma 2, c.g.c., quando il fatto dannoso è causato da più persone e alcune non sono state convenute, il giudice tiene conto di tale circostanza nel determinare la minor somma a carico dei condebitori, senza obbligo di individuare puntualmente le quote di responsabilità dei terzi non evocati. Il giudice contabile può porre a fondamento del proprio convincimento prove atipiche, valutate ai sensi dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2729 c.c., secondo i canoni di gravità, precisione e concordanza. La richiesta di c.t.u. è rimessa a scelta discrezionale del decidente ex art. 94, comma 1, c.g.c., non censurabile nel merito ove motivata.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale regionale umbra aveva condannato una collaboratrice professionale sanitaria con qualifica di ostetrica, dipendente di una azienda ospedaliera, al pagamento di euro 80.000 in favore della Regione, a fronte di una richiesta attorea di euro 800.000. Alla base della pretesa erariale vi era la transazione con cui la struttura sanitaria aveva definito la richiesta risarcitoria dei genitori di una neonata, nata con grave danno neurologico a seguito di asfissia perinatale, per complessivi euro 1.600.000.

La sentenza di prime cure aveva ritenuto sussistente la responsabilità della dipendente per grave colpevolezza, riducendo l’addebito al 10%. Entrambe le parti hanno impugnato il provvedimento: la dipendente ha contestato l’inopponibilità della transazione e l’accertamento della colpa grave; la Procura regionale ha censurato la riduzione del quantum per difetto di motivazione sulle quote dei medici non convenuti.

La Motivazione della Corte

I due gravami sono stati riuniti ex art. 184 c.g.c. La Sezione ha respinto l’eccezione di tardività della memoria conclusionale della Procura generale, depositata dieci giorni prima dell’udienza nel rispetto del termine fissato nel decreto presidenziale.

Sul primo motivo, la Corte ha escluso l’applicabilità ratione temporis della legge 8 marzo 2017 n. 24, entrata in vigore dopo i fatti di causa. Ha inoltre precisato che l’inopponibilità della transazione prevista dall’art. 9, comma 4, della legge n. 24/2017 opera solo nel giudizio di rivalsa civile, non nel giudizio contabile, dove il diritto di difesa resta garantito dal pieno contraddittorio. La transazione, secondo la giurisprudenza contabile richiamata, non interrompe il nesso causale in assenza di profili di irragionevolezza o antieconomicità. Nel caso concreto, la Corte ha escluso tali vizi, valorizzando l’istruttoria svolta da un organo appositamente costituito per i sinistri di rilevante valore.

Sul secondo motivo, la Sezione ha confermato la responsabilità dell’ostetrica applicando il principio del “più probabile che non”, recepito dalla giurisprudenza contabile in materia di danno indiretto. Ha richiamato la posizione di garanzia dell’ostetrica desumibile dalla direttiva 80/155/CE, dal d.lgs. n. 2016/2007 e dal regolamento professionale, che impone di valutare le anomalie dei tracciati e di comunicarle al sanitario. La mancata rilevazione delle decelerazioni, la rimozione della sonda tocografica e l’omessa visita per oltre un’ora prima del parto integrano grave colpevolezza. La Corte ha altresì riconosciuto che l’errata o mancata comunicazione non è scriminata dal principio dell’affidamento, persistendo l’obbligo di controllo sull’operato altrui ove gli errori siano evidenti.

Sull’appello incidentale, la Corte ha confermato la riduzione al 10% con diverso percorso motivazionale, espungendo due dei tre elementi valorizzati in prime cure. Ha ritenuto irrilevanti, ai fini concausali, sia il mancato prelievo del pH fetale — omissione non incidente sul danno, secondo le relazioni richiamate — sia le asserite concause preesistenti, in quanto apodittiche e non riconducibili a comportamenti negligenti di soggetti terzi. Ha invece ravvisato l’unica concausa rilevante ex art. 83, comma 2, c.g.c. nell’omesso monitoraggio costante del travaglio a rischio da parte dei ginecologi strutturati, con incidenza complessiva del 90%, conseguenza della scelta del p.m. contabile di convenire in giudizio la sola ostetrica.

Entrambi i gravami sono stati respinti, con integrale conferma della sentenza di prime cure e compensazione delle spese per reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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