Definizione del giudizio contabile per intervenuto pagamento rateale (Corte dei Conti Sez. III App. n. 97 del 19.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello contabile, la sopravvenuta attestazione dell’avvenuto pagamento delle somme dovute a titolo di danno e di spese, in conformità al decreto che ha ammesso la rateizzazione, determina la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, ottavo comma, cod. giust. cont. Il giudice, riscontrata l’idoneità della documentazione prodotta, dichiara definito il procedimento senza pronuncia sul merito dell’impugnazione. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria, con sentenza n. 44/2023, aveva condannato l’appellante, tra gli altri, al risarcimento del danno patrimoniale in favore dell’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, per fatti commessi con dolo.
Avverso tale decisione l’appellante propose impugnazione, chiedendo contestualmente di essere ammessa alla rateizzazione del debito. Con decreto n. 4/2024 la Sezione d’appello accolse l’istanza, determinando le somme da versare e fissando in trenta giorni il termine per la produzione della documentazione attestante i pagamenti.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta al Collegio attiene agli effetti del pagamento rateale sullo svolgimento del giudizio di appello contabile. L’appellante, dopo aver depositato la documentazione richiesta, ha dato prova dell’avvenuto versamento delle somme stabilite.
Il Collegio richiama l’art. 130 cod. giust. cont., che disciplina la definizione del giudizio in caso di pagamento del debito. La norma, al terzo comma, consente all’appellante di chiedere la rateizzazione; all’ottavo comma ricollega al pagamento integrale l’effetto definitorio del procedimento.
In esito alla camera di consiglio del 15.01.2025, la Sezione aveva emesso ordinanza n. 1/2025, rilevando la mancata comparizione della parte e fissando nuova camera di consiglio. In data 29.1.2025 il difensore ha depositato l’attestazione dell’avvenuto pagamento e la ricevuta del bonifico. La Procura Generale ha depositato il proprio parere in data 4 aprile 2025.
Il Collegio, riscontrato che la documentazione attesta l’integrale adempimento, dichiara definito il giudizio ai sensi del richiamato art. 130, ottavo comma, cod. giust. cont. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Nota della Redazione
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