Obbligo del Comune di anticipare quota sanitaria e limiti ISEE (TAR Lombardia n. 691 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
A far data dalla domanda dell’interessato diretta a ottenere l’intervento economico del Comune, l’ente locale, sul costo complessivo del servizio fruito, deve assumere a proprio carico in via provvisoria la quota sanitaria di spettanza del servizio sanitario regionale, con azione di rimborso verso la Regione, e ricalcolare sulla quota residua l’importo eventualmente addebitabile all’utente in base all’ISEE. L’obbligo del Comune nasce dalla legge, non dalla sentenza, che interviene solo nell’ipotesi patologica di inosservanza per accertare un obbligo già esistente. È illegittima la previsione regolamentare che esclude la compartecipazione comunale al costo socio-assistenziale al superamento di una soglia di ISEE, imponendo all’utente un esborso superiore alla sua capacità economica. La decorrenza dell’integrazione comunale va fissata al momento dell’insorgenza del bisogno, non al completamento dell’istruttoria.
Il Fatto
Il ricorrente, persona con disabilità grave ex art. 3, comma 3, l. 104/1992, è inserito dal 2008 presso una Comunità Socio Sanitaria. È sorta controversia con il Comune di residenza sull’obbligo di quest’ultimo di partecipare ai costi del servizio, articolatasi in più giudizi definiti da pronunce del Cons. Stato, sez. III.
Per gli anni 2019-2024 il Comune ha rifiutato di anticipare la quota sanitaria non coperta dalla Regione; per il 2025 ha negato ogni compartecipazione al costo socio-assistenziale, applicando una soglia di ISEE di euro 15.000 introdotta con modifica regolamentare. Il ricorrente ha impugnato le note, le delibere consiliari e la determinazione dirigenziale, lamentando la violazione della disciplina sull’ISEE e dei principi di presa in carico.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale accoglie il ricorso. Sul primo motivo richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui il Comune deve considerare la quota di spettanza del servizio sanitario regionale, assumendone provvisoriamente a carico gli importi, salva azione di rimborso verso la Regione, e ricalcolare sulla quota residua quanto addebitabile all’utente in base all’ISEE. I precedenti citati, pur non avendo efficacia di giudicato perché resi tra parti parzialmente diverse o su annualità differenti, risolvono univocamente la questione.
È respinta la tesi del Comune di non dover anticipare la quota scoperta in assenza di una sentenza di condanna: l’obbligo nasce dalla legge, e la sentenza interviene solo nell’ipotesi patologica di inosservanza. Diversamente opinando, l’utente sarebbe costretto a proporre continui ricorsi per ottenere l’anticipo.
Sul secondo motivo il Tribunale ricostruisce il quadro normativo tra art. 6, comma 4, e art. 25 l. 328/2000, il d.lgs. 109/1998 abrogato e il D.P.C.M. 159/2013, che configura la determinazione dell’ISEE come livello essenziale delle prestazioni. I Comuni non possono derogare alla disciplina statale, né introdurre sistemi che ne pongano nel nulla i principi. La soglia di euro 15.000 è quindi illegittima, perché impone all’utente con ISEE superiore un esborso integrale anche quando supera la sua capacità economica.
Il Tribunale esclude che le esigenze di sostenibilità finanziaria di cui all’art. 119 Cost. possano giustificare la sottrazione all’obbligo di legge. Richiama la giurisprudenza costituzionale sul nucleo indefettibile di garanzie per i disabili, non finanziariamente condizionabile, e rileva che il Comune ha dedotto tali esigenze in modo generico, senza prova.
Quanto al terzo motivo, la decorrenza dell’integrazione dal mese successivo all’istruttoria è illegittima, dovendo essa collegarsi al momento di insorgenza del bisogno. Gli atti sono annullati nei limiti indicati, con obblighi conformativi a carico del Comune.
Nota della Redazione
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