Estinzione del giudizio per mancata riassunzione dopo la sospensione del processo (TAR Lazio n. 5197 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione del processo, disposta ai sensi dell’art. 79 c.p.a. e degli artt. 295 e 337 c.p.c., impone alle parti l’onere di presentare istanza di fissazione di udienza per la prosecuzione del giudizio entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione, ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a. La mancata attivazione dell’onere di impulso processuale entro il suddetto termine determina l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a., senza che rilevi l’eventuale fissazione d’ufficio dell’udienza di trattazione. L’istituto dell’estinzione del processo per mancata riassunzione è applicabile anche nel caso in cui la sospensione sia stata disposta in attesa della definizione di una questione pendente dinanzi al Consiglio di Stato.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato la mancata ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l’anno accademico 2023/2024, contestando la legittimità di numerosi atti ministeriali e universitari, tra cui i decreti ministeriali che hanno definito le modalità e i contenuti delle prove di ammissione, nonché la graduatoria unica del concorso e il conseguente diniego di ammissione opposto dall’Ateneo.

All’esito della camera di consiglio del 7 febbraio 2024, il Tribunale ha emesso l’ordinanza n. 2623/2024, con la quale ha disposto la sospensione del processo ai sensi degli artt. 79 c.p.a., 295 e 337 c.p.c., in attesa della definizione della questione relativa alla legittimità dei medesimi atti impugnati, pendente dinanzi al Consiglio di Stato. Con la stessa ordinanza, il Tribunale ha onerato le parti di presentare istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla pubblicazione della decisione del Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 80, comma 1, c.p.a., il quale dispone che, in caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione. Ha altresì richiamato l’art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a., che prevede la dichiarazione di estinzione del giudizio qualora lo stesso non venga proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice.

Il Collegio ha quindi rilevato che, nel caso di specie, la sentenza del Consiglio di Stato n. 8005/2024, che ha definito la questione pregiudiziale, è stata pubblicata in data 4 ottobre 2024. Da tale momento, le parti avrebbero dovuto presentare istanza di fissazione di udienza entro il termine di novanta giorni, come espressamente indicato nell’ordinanza di sospensione n. 2623/2024. Tuttavia, nessuna delle parti processuali ha provveduto a presentare la suddetta istanza nel termine prescritto.

Il Tribunale ha precisato che la ripresa del processo sospeso richiede un impulso di parte, essendo rimessa all’interesse delle parti la prosecuzione del giudizio. La mancata attivazione di tale onere nel termine perentorio comporta l’estinzione del processo, senza che possa supplirsi d’ufficio. Nel caso di specie, la fissazione d’ufficio dell’udienza pubblica dell’11 marzo 2026, disposta in data 19 dicembre 2025, non è idonea a sanare la decadenza maturata, atteso che l’onere di impulso processuale era già rimasto inadempiuto.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha dichiarato estinto il giudizio per mancata rituale prosecuzione, compensando le spese di lite in ragione dell’esito in rito del contenzioso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 79 c.p.c.

Tutte le 34 sentenze sull'art. 79 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *