Spese di lite e onere di prova del giudicato esterno (Cass. civ. Sez. III n. 8909 del 04.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Chi eccepisce il giudicato esterno deve provarne la formazione producendo la sentenza corredata dall’attestazione di cancelleria di cui all’art. 124 disp. att. cod. proc. civ., per ragioni di ordine pubblico processuale e a tutela della certezza del diritto. La mera non contestazione della controparte non integra ammissione esplicita del giudicato e non esonera dall’onere probatorio. Ai fini della condanna alle spese, il criterio della soccombenza di cui all’art. 91 cod. proc. civ. non si fraziona secondo l’esito delle singole fasi, ma si rapporta unitariamente all’esito finale della lite; il giudice d’appello che riformi, anche solo parzialmente, la sentenza di primo grado deve procedere anche d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese. Solo la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una quota minima.
Il Fatto
Il titolare di una farmacia aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della ASL per ricette di specialità medicinali spedite nel gennaio 2010, con richiesta di interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002. La struttura sanitaria si oppose e il Tribunale, accogliendo parzialmente l’opposizione, revocò il decreto, accertando l’avvenuto pagamento della sorte capitale prima del deposito del ricorso monitorio e riconoscendo comunque il diritto agli interessi secondo la disciplina invocata.
La Corte d’appello, investita dell’impugnazione della ASL, ritenne inapplicabile il saggio di interessi del d.lgs. n. 231/2002, perché il rapporto tra il servizio sanitario e le farmacie deriva da fonte legale e amministrativa, e non negoziale; dichiarò inammissibile l’eccezione di giudicato e compensò per metà le spese di entrambi i gradi, ponendo la restante metà a carico della parte appellata. Il farmacista ricorre per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via prioritaria il secondo motivo, perché il suo eventuale accoglimento avrebbe determinato l’assorbimento del primo. Il motivo è infondato. Non vi è ragione di discostarsi dall’orientamento secondo cui colui che afferma il passaggio in giudicato di una decisione resa in altro giudizio deve dimostrarne l’avvenuta formazione, producendo la sentenza corredata dell’attestazione di cui all’art. 124 disp. att. cod. proc. civ., per ragioni di ordine pubblico processuale e in considerazione della manifesta facilità di conseguire la prova.
L’ecceppiente può essere esonerato dall’onere solo se la controparte ammetta esplicitamente l’intervenuta formazione del giudicato esterno. Non basta la mera non contestazione, cui non può attribuirsi il significato di ammissione della definitività della decisione. Il ricorrente si era limitato ad affermare che la controparte non aveva contestato la mancata impugnazione della pronuncia di merito: tale contegno non integra l’ammissione richiesta e non lo esonera dal produrre tempestivamente il provvedimento con idonea certificazione.
Anche il primo motivo è infondato. Avendo riformato la sentenza di prime cure, la Corte territoriale era tenuta a disporre un nuovo regolamento delle spese: gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione dell’esito complessivo. Il criterio della soccombenza non si fraziona secondo l’esito delle varie fasi, ma va riferito unitariamente all’esito finale; viola quindi il principio il giudice che ritenga la parte soccombente in un grado e vincitrice in un altro.
L’individuazione della parte soccombente è rimessa al potere discrezionale del giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità solo quando le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Nel caso di specie il ricorrente, all’esito dell’appello, era risultato parzialmente soccombente, sicché la Corte territoriale non ha violato la regola che vieta di addossare le spese alla parte interamente vittoriosa.
Non è pertinente, infine, il richiamo alla giurisprudenza sul rigetto della domanda accessoria ex art. 96 cod. proc. civ.: l’impossibilità di ravvisare la soccombenza reciproca si fonda sull’accertamento della totale soccombenza del presunto litigante temerario, e non è equiparabile alla riforma della sentenza in punto di determinazione degli interessi. Il ricorso è rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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