Raddoppio dei termini di accertamento e obbligo di denuncia penale (Cass. civ. Sez. V n. 666 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il raddoppio dei termini di decadenza per l’accertamento fiscale, previsto dall’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 per l’Irpef e dall’art. 57 del d.P.R. n. 633/1972 per l’Iva, presuppone unicamente l’obbligo di presentazione della denuncia penale per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, e non la sua effettiva presentazione. Il contribuente che eccepisce il superamento dei termini deve contestare la carenza dei presupposti di tale obbligo, senza poter sindacare la sussistenza del reato, preclusa al giudice tributario. La sequenza di modifiche introdotte dall’art. 1, commi da 130 a 132, della legge n. 208/2015 non incide sugli avvisi già notificati per periodi d’imposta anteriori al 2017, per i quali l’art. 2 del D.Lgs. n. 128/2015 fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a una società cooperativa e, in qualità di amministratore di fatto, a un soggetto, un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007. L’Ufficio aveva determinato un reddito d’impresa non dichiarato e, in conseguenza della definitività di quel primo accertamento, aveva imputato per trasparenza al contribuente il 50% degli utili non contabilizzati, qualificandoli come percepiti in nero ai sensi degli artt. 44, lett. e), e 47 del TUIR.

Il contribuente impugnava il secondo avviso davanti alla C.t.p. di Milano, che accoglieva il ricorso. L’appello dell’Ufficio veniva rigettato dalla C.t.r. della Lombardia con sentenza n. 3170/34/2015. L’Agenzia proponeva allora ricorso per cassazione, deducendo l’erronea esclusione del raddoppio dei termini di accertamento.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione del raddoppio dei termini di decadenza del potere di accertamento in presenza di seri indizi di reato. Richiamando la Corte cost. n. 247 del 2011 e una consolidata giurisprudenza di legittimità, il Collegio ribadisce che il prolungamento dei termini presuppone soltanto l’obbligo di presentazione della denuncia penale, non la sua effettiva presentazione.

Ne deriva una ricaduta processuale precisa. Il contribuente che eccepisce il superamento dei termini è tenuto a contestare la carenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, ma non può mettere in discussione la sussistenza del reato, il cui accertamento è precluso al giudice tributario. La Corte richiama sul punto Cass. n. 13481/2020, Cass. n. 17586/2019, Cass. n. 22337/2018 e Cass. n. 14440/2018.

Il Collegio precisa inoltre che non si tratta di un raddoppio in senso proprio, ma di un nuovo termine di decadenza, applicabile in presenza di seri indizi di reità. Questo è un dato obiettivo, non rimesso alla discrezionalità del funzionario, e deve essere accertato dal giudice. Non lo escludono la prescrizione, l’archiviazione della denuncia, l’esercizio dell’azione penale né l’esito del processo penale, in ragione del doppio binario tra i due giudizi (Cass. n. 9974/2015).

Quanto al quadro intertemporale, la sequenza di modifiche del 2015 non spiega effetti sugli avvisi già notificati relativi a periodi d’imposta anteriori al 2017. L’art. 2 del D.Lgs. n. 128/2015 fa espressamente salvi gli effetti degli avvisi notificati alla data di entrata in vigore del decreto (Cass. n. 16728/2016; Cass. n. 26037/2016; Cass. n. 33793/2019).

Alla stregua di tali principi, la Corte ravvisa l’errore della C.t.r. Questa, dapprima, aveva affermato che l’ente erariale non aveva provato l’obbligo di denuncia e, poi, invece di compiere una prognosi postuma sulla presenza di seri indizi di reato, si era soffermata sulle modalità di proposizione della denuncia, dati irrilevanti in relazione alla disciplina intertemporale applicabile. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e il giudizio rinviato alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

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