Definizione agevolata delle liti pendenti: lite non più pendente al 6 luglio 2011 se la sentenza è passata in giudicato (Cass. civ. Sez. 5 n. 6808 del 21.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di condizioni per l’accesso al condono fiscale, il requisito della pendenza della lite, pur ancorato temporalmente alla data del 1° maggio 2011 dall’art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011 (nella formulazione antecedente alle modificazioni apportate dal d.l. n. 216 del 2011, conv. in l. n. 14 del 2012), deve essere interpretato nel senso che la controversia di cui si chiede la definizione agevolata deve essere ancora pendente alla data del 6 luglio 2011, nella quale soltanto è entrato in vigore il detto d.l. n. 98 del 2011. Ne consegue che è inammissibile la definizione di una lite che, alla data di entrata in vigore della norma, sia ormai definita con sentenza passata in giudicato per mancata impugnazione nel termine.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate comunicava a una contribuente che l’istanza di definizione agevolata presentata ai sensi dell’art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011 non poteva essere accolta, in quanto alla data di entrata in vigore della norma (6 luglio 2011) nessuna lite era più pendente, essendo intervenute sentenze di primo grado ormai divenute definitive per mancata impugnazione. La contribuente impugnava il provvedimento di diniego, sostenendo che l’unico requisito normativamente previsto era l’esistenza di un procedimento tributario pendente alla data del 1° maggio 2011. La CTP accoglieva i ricorsi e la Commissione Tributaria Regionale, rigettando gli appelli dell’Ufficio, confermava la tesi della contribuente, ritenendo che la norma non richiedesse che la decisione non fosse passata in giudicato prima del 6 luglio 2011.
La Motivazione della Corte
L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., e dell’art. 14 delle preleggi. A giudizio dell’Ufficio, la CTR aveva erroneamente escluso che fosse preclusivo all’accesso alla definizione il passaggio in giudicato delle sentenze di primo grado.
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato, richiamando il principio già affermato con la sentenza Cass. n. 5969 del 2018. Secondo tale orientamento, il requisito della pendenza della lite, pur essendo ancorato alla data del 1° maggio 2011, deve essere interpretato alla luce della ratio della norma agevolativa: la controversia deve essere ancora pendente alla data del 6 luglio 2011, momento di entrata in vigore del decreto-legge. Tale interpretazione si impone in quanto la definizione agevolata è volta a definire le liti in corso, non a riaprire controversie ormai concluse con una decisione definitiva.
La Suprema Corte ha precisato che una lite definita con sentenza passata in giudicato prima del 6 luglio 2011 non può considerarsi “pendente” ai fini della norma in esame, con la conseguenza che la sua definizione agevolata è inammissibile. Nella specie, le sentenze di primo grado, depositate il 19 maggio 2010, erano divenute definitive il 4 luglio 2011, a seguito dello spirare del c.d. termine lungo di impugnazione.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., ha rigettato l’originario ricorso della contribuente, compensando integralmente le spese processuali in ragione del sopravvenire solo in pendenza del giudizio di legittimità di una specifica giurisprudenza in materia.
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Nota della Redazione
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