Querela di falso e sospensione necessaria del processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 11535 del 02.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rapporti tra processo tributario e altri processi, l’art. 39 d.lgs. n. 546/1992 impone la sospensione necessaria del giudizio tributario quando sia stata presentata querela di falso o debba essere risolta una questione di stato o capacità delle persone diversa dalla capacità di stare in giudizio, trattandosi delle uniche questioni che il giudice tributario non può decidere incidenter tantum. Ne consegue che è affetta da vizio di motivazione e di violazione di legge la sentenza d’appello che, in presenza di querela di falso pendente sulla notificazione degli avvisi di accertamento, ometta di sospendere il processo e di attendere la relativa decisione. Negli altri casi il giudice tributario può invece conoscere e risolvere incidentalmente le questioni pregiudiziali.

Il Fatto

Il contribuente, avvocato difensore di sé stesso, impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Salerno alcuni avvisi di accertamento relativi a tre periodi di imposta, contestando preliminarmente la nullità o inesistenza della notificazione e deducendo la falsità della propria firma apposta sulle cartoline di ritorno delle raccomandate informative di avvenuto deposito. La Commissione provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando l’importo dovuto in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014.

Il contribuente proponeva appello, dolendosi anche del mancato esame dell’eccezione di falsità e della mancata sospensione del processo in pendenza della querela di falso proposta davanti al giudice civile ordinario. La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, rigettava l’appello compensando le spese. Di qui il ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censurava, in via pregiudiziale, la sentenza d’appello per omesso esame di un fatto decisivo, per omessa pronuncia e per violazione di norme di diritto in relazione agli artt. 221, 295 e 355 cod. proc. civ. e all’art. 39 d.lgs. n. 546/1992, come modificato dal d.lgs. n. 156/2015. La doglianza investiva il rifiuto del giudice del gravame di riconoscere rilevanza alla querela di falso e alla conseguente necessità di sospensione del processo tributario.

La Corte ha ritenuto il motivo fondato. L’art. 39 d.lgs. n. 546/1992, che regola i rapporti tra processo tributario e altri processi, prevede la sospensione solo quando sia stata presentata querela di falso o debba essere risolta una questione di stato o capacità delle persone diversa dalla capacità di stare in giudizio. Si tratta delle uniche questioni che il giudice tributario non può risolvere incidenter tantum. Negli altri casi, invece, il giudice tributario può conoscere e decidere incidentalmente le questioni pregiudiziali.

Il Collegio ha richiamato sul punto una serie di precedenti conformi: Cass., Sez. V, 17 gennaio 2019, n. 1148 e Cass., Sez. V, 20 gennaio 2016, n. 999, con riguardo alle uniche questioni sottratte alla cognizione incidentale del giudice tributario, e Cass., Sez. V, 28 maggio 2014, n. 12008, Cass., Sez. V, 28 dicembre 2012, n. 24107, Cass., Sez. V, 30 giugno 2021, n. 18395 e Cass., Sez. V, 30 dicembre 2019, n. 34693, quanto al potere di risoluzione incidentale delle altre questioni.

Ne è derivata la conclusione che la Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto sospendere il processo e attendere la decisione sulla querela di falso. L’accoglimento del primo motivo ha assorbito il secondo, relativo alla validità della notificazione e all’esistenza degli atti impositivi. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

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